Le FAQ sono rivolte ai soggetti attuatori della Missione 6 - Salute e sono soggette a periodici aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Di seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità di missione del PNRR del Ministero della salute nel corso dell'attuazione del PNRR. Per cercare l’argomento di proprio interesse è possibile selezionare la categoria e la linea di investimento relative alla tematica che si vuole approfondire.
E' possibile anche scaricare l'elenco completo delle FAQ in formato xls (aggiornato al 30 maggio 2025).
Per ogni caso specifico è possibile inoltrare al RUC dei contratti CIS/POR istanza di rimodulazione e/o richiesta di autorizzazione a procedere.
Si consiglia, prima dell’inoltro dell’istanza, di effettuare una propedeutica verifica di capienza lotti CONSIP. Si ricorda che ciascuna modifica procedurale può intervenire garantendo il rispetto dei principi e delle condizionalità, nonché dei cronoprogrammi, previsti dalla specifica linea di investimento.
Tuttavia, in virtù del fatto che la capienza delle procedure messe a disposizione da CONSIP è derivata dal fabbisogno espresso dalle schede intervento, così come compilate dai soggetti attuatori, risulta necessario e opportuno inoltrare una previa comunicazione a CONSIP per verificare l’effettiva disponibilità. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
Gli interventi della misura M6.C1-I1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) dovranno rispettare le date contrattualmente vincolanti riportate nel Piano Operativo Regionale allegato al C.I.S.
Ai sensi dell'art.6 comma 4 del C.I.S., il Tavolo Istituzionale potrà approvare eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei finanziamenti, proposte dal RUC dietro richiesta del Soggetto attuatore, ed eventualmente modificare il Piano Operativo, alla luce degli esiti conseguenti all’attuazione dei singoli interventi che lo compongono, ovvero approvare le proposte di definanziamento, eventualmente necessarie.
Si ricorda che le COT dovranno essere funzionanti e funzionali e pertanto risulta opportuno identificare soluzioni che ne garantiscano l’indipendenza operativa. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee Guida Linee per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali Nota UMPNRR Prot. n. 0000 259 del 26/01/2024 Condiviso con Regioni e Province autonome in data 26.01.2024
Ex art. 49, comma 2, del D.L. n. 77 del 2021 sono stati aboliti, a far data dal 1° novembre 2021, i limiti quantitativi al subappalto contenuti nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nelle versioni già modificate dal D.L. n. 32 del 2019 e dal medesimo art. 49, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021. Per tutte le regole concernenti appalti e subappalti in materia di pnrr si precisa che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”. Il provvedimento contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti, nonché diverse previsioni derogatorie alle norme vigenti in vari settori.
In assenza di disposizioni specifiche in materia di IVA per gli interventi del PNRR, è d’obbligo il rimando alla normativa nazionale di riferimento. Pertanto, continua a trovare applicazione il DPR n. 633/1972 (recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), nel quale sono espressamente regolamentati i differenti regimi di aliquota IVA.
Il certificato di completamento dei singoli interventi è da intendersi come la verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, mentre la relazione richiamata nei meccanismi di verifica dovrà essere predisposta da un esperto indipendente individuato dal Soggetto Attuatore, e dovrà includere le verifiche di conformità dei singoli interventi agli obiettivi del PNRR e la valutazione complessiva del livello di digitalizzazione raggiunto rispetto a quello precedente in ordine alla digitalizzazione DEA I e II livello dalla Regione/Provincia Autonoma.
L’UMPNRR emanerà apposite Linee di Indirizzo a supporto dell’Esperto Indipendente.
Con riferimento agli interventi di cui alla Missione 6, C1-2 del PNRR, e nello specifico alla compilazione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, allegata alla direttiva operativa MDS-UMPNRR-08-15/06/2022, per “Soggetto Proponente” è da intendersi qualsiasi persona fisica, ente, società o associazione di natura pubblica o privata che si sta candidando/proponendo ad una procedura di selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori.
Si richiama l'attenzione alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, come anche ribadito recentemente dal MEF, ai fini dell'acquisizione in itinere della documentazione propedeutica al rilascio dell' "Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori" e dell' "Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara".
La Circolare MEF n.33/2021 conferma la cumulabilità delle fonti finanziarie per gli interventi del PNRR, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento pubblico. Pertanto, l'intervento può essere co-finanziato con risorse ulteriori accertate dal Soggetto Attuatore. Regis include una apposita sezione per dettagliare i co-finanziamenti (Gestione Fonti).
Preliminarmente risulta necessario attivare per il tramite del Soggetto Attuatore (Regione/P.A.) specifica procedura attraverso Ufficio 2 dell’UMPNRR in caso di modifica di risorse non PNRR ferma restando la necessità di recepire la modifica degli importi del POR nella prima rimodulazione utile attraverso il Nucleo Tecnico e il Tavolo istituzionale previsto dal CIS.
Si. Ai sensi dell'art. 8 co. 5 del D.L. n.13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
È possibile ricorrere al cofinanziamento regionale per acquistare accessori e componenti opzionali, purché siano necessari alla configurazione o comunque funzionali all'apparecchiatura oggetto dell'investimento. La copertura della quota parte cofinanziata deve essere formalizzata con DGR o altro atto amministrativo. Per l’inserimento di co-finanziamenti (ad esclusione del FOI) è possibile seguire una procedura semplificata per il tramite dell’Ufficio 2. Sarà tuttavia necessario darne successiva comunicazione all’UMPNRR in sede di Nucleo Tecnico. La piattaforma Regis prevede apposita sezione integrativa per l’esplicitazione della quota parte addizionale di co-finanziamento. Tuttavia, ove gli accessori addizionali rientrassero in un ODA indipendente, non sarà occorrente dare evidenza di opere complementari addizionali a potenziamento delle dotazioni minime previste dal CIS/POT.
Si è in presenza di ristrutturazione importante: quando la ristrutturazione dell’involucro o dei sistemi tecnici supera il 25% del valore dell’edificio escluso il terreno, oppure la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio, come definito dalla Direttiva 2010/31/UE sulla ‘’prestazione energetica nell’edilizia’’. Sulla corretta applicazione del principio DNSH in riferimento alla ristrutturazione importante si vedano anche il Regolamento UE 2021/241 e La Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 che semplifica la redazione del certificato riportando una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH.
Si richiama l'attenzione sula Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, come anche ribadito recentemente dal MEF, ai fini dell'acquisizione in itinere della documentazione propedeutica al rilascio dell' "Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori" e dell' "Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara".
1) Il Soggetto Attuatore Delegato, sulla base dell’atto d’obbligo siglato ed anche CIS, dovrà verificare ed acquisire tutti gli atti comprovanti il rispetto del DNSH e principi trasversali da parte del fornitore.
2) Si, la verifica del requisito è in capo al soggetto che indice la gara, tuttavia andrà verificata la regolare esecuzione al rispetto dei requisiti annunciati
3)L'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip trova composizione nell'art. 26 comma 3 della L. 488/99 e nell'art. 11 comma 6 del D.L. 98/11 che lo richiama, stabilendo nel contempo la nullità di atti e contratti posti in essere non ricorrendo alle succitate convenzioni ed ai parametri in esse contenuti. A corredo del quadro normativo anche una circolare del MEF del 25 agosto 2015 estende l'obbligo di utilizzare le convenzioni attivate per qualsiasi settore merceologico. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
Come precisato con nota UMPNRR Prot. n. 0000 259 del 26/01/2024, con la quale sono state trasmesse le "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali (Rif.C.2.i.c.2)", il requisito dell’indipendenza dell’ingegnere che elabora la relazione fa riferimento alla garanzia di autonomia tecnica e professionale della citata figura e di conseguenza, all’assenza di ogni forma di vincolo gerarchico, funzionale e finanziario con gli Enti Attuatori della misura in oggetto. Ne discende pertanto che, al fine di soddisfare il requisito de1l’indipendenza, l’ingegnere di cui trattasi non dovrebbe avere alcun tipo di vincolo né con i Soggetti Attuatori Delegati (ai sensi dell’articolo 5.2 del CIS), i quali sono diretti responsabili dell’esecuzione del sub-investimento in oggetto, né con i Soggetti Attuatori, i quali sono tenuti ad avallare la relazione redatta dal suddetto ingegnere e dai quali dipendono i Soggetti Attuatori Delegati (cfr nota dell’Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute prot. n. 616369904 del 27/10/2023).
Tuttavia, qualora Regioni e Province autonome valutassero positivamente la possibilità che l’incarico di stilare la relazione sia conferito ad un ingegnere già presente nella pianta organica di un altro Soggetto attuatore delegato, in ogni caso diverso dal soggetto delegato all’attuazione dello specifico intervento oggetto di verifica e validazione, si ricorda che dovrà essere comunque garantito il rispetto dei limiti e delle condizioni pervisti dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022 in tema di rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli progetti. Giova inoltre segnalare che una tale scelta potrebbe comportare un maggiore onere amministrativo in sede di verifica e controllo da parte degli Organismi comunitari circa la dimostrazione del requisito di indipendenza e quindi rappresentare elementi di rischio in sede di valutazione dell’effettivo rispetto delle condizioni previste dal succitato meccanismo di verifica.
Pertanto, si conviene di indirizzare i soggetti attuatori alla selezione di una figura professionale tecnica e autonoma, che sia dunque esterna ai Soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dei progetti e che sia reclutato solo ed esclusivamente con l’obiettivo di redigere la relazione. Per attestare il requisito dell’indipendenza dell’ingegnere che elabora la relazione dovrà essere prodotta e caricata in ReGiS una apposita dichiarazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di quanto disposto ex art. 47 D.P.R. 445/2000.
Si ricorda inoltre che il requisito dell’indipendenza, richiesto affinché il professionista garantisca la propria terzietà rispetto alla realizzazione della specifica COT di cui valuta il pieno funzionamento, sia già di per se presupposto sufficiente ad assicurare l’impossibilità oggettiva da parte del Soggetto Attuatore e/o del Soggetto Attuatore Delegato di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (di cui all’art. 7, comma 6, punto b) legge 165/2001), in conformità a quanto prescritto dalla citata Circolare MEF-RGS del 18/1/2022 n. 4.
Sì, l’ammissibilità dell’incentivazione è prevista ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche” a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021. Sul punto si ricorda di prendere visione anche dell’articolo 45 del d.lgs. 36/2023. Con il recente parere n. 3360/2023, l’Anac ha fornito riscontro ad una serie di quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/2023. In proposito l’Autorità ha preliminarmente ricordato che il testo dell’art. 45 del codice non reca più l’obbligo, contenuto nell’art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”, né di ripartire risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.
L’erogazione dell’incentivo dovrà essere rendicontata allegando atto di liquidazione del personale con la specifica dell’incarico attribuito e relativo cedolino di comprova erogazione fondi.
In caso di assenza, seppur temporanea, del Referente unico della parte, considerate le funzioni ed i compiti dello stesso, di cui all'art. 6, co. 2 del CIS, e considerata l'urgenza di garantire lo svolgimento dei suddetti compiti ed il prosieguo dell’attività, è sempre possibile individuare un componente supplente ovvero procedere alla sostituzione del Referente.
La sostituzione o l'individuazione del supplente dovrà avvenire con le stesse modalità della nomina e dovrà essere comunicata allo scrivente Ufficio al seguente indirizzo: coordinamento.missione6salute@sanita.it.
L'atto di nomina deve essere sottoscritto dalla medesima carica che ha sottoscritto il CIS. Potrete trovare nella sezione Modulistica il modello per la raccolta dei dati anagrafici che accompagna la trasmissione del suddetto atto all’Unità di Missione.
Come precisato all’interno della Guida Pratica ReGiS, occorre inoltre che il Soggetto attuatore (es. Regione o Provincia Autonoma) comunichi, all'indirizzo email: monitoraggio.missione6salute@sanita.it il nuovo Referente unico e la sua anagrafica completa: cognome, nome, codice fiscale, telefono, email (a cui verranno inviate le credenziali per l'accesso a ReGiS), indicando i CUP a questo associato.
È possibile modificare il Soggetto Attuatore esterno ex art. 5, comma 2, del CIS. A tal fine occorrerà acquisire l’atto di delega tra la Regione e il Soggetto Attuatore delegato, nonché gli atti amministrativi ed ogni altra documentazione dalla quale emergano le effettive attribuzioni di competenza e responsabilità e, conseguentemente, l’effettiva attribuzione delle risorse. L’integrazione indicata produrrà, inoltre, l’identificazione di un nuovo RUP di progetto che, insieme ad ogni altra modifica delle caratterizzazioni dei progetti riconducibili alla linea di investimento in oggetto e alle informazioni riportate alle schede intervento, dovranno essere precipitate negli allegati della nota UMPNRR 2104 del 28/10/2022 avente ad oggetto la procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale.
Qualora risultasse necessario modificare la localizzazione degli interventi occorrerà formalizzare un'istanza di rimodulazione con le modalità descritte nella Nota UMPNRR 2104 - 28/10/2022. Le modifiche saranno poi discusse in sede di Nucleo Tecnico.
Con riferimento alle possibili modifiche dei nominativi dei RUP inizialmente forniti, si ricorda che esse vanno effettuate nel rispetto dell’ art. 31 del d.lgs. 50/2016, secondo il quale “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”
Come precisato all’interno della Guida Pratica ReGiS, occorre inoltre che il Soggetto attuatore (es. Regione o Provincia Autonoma) comunichi, all'indirizzo email monitoraggio.missione6salute@sanita.it, in copia coordinamento.missione6salute@sanita.it, il nuovo RUP e la sua anagrafica completa: cognome, nome, codice fiscale, telefono, email (a cui verranno inviate le credenziali per l'accesso a ReGiS), indicando i CUP a questo associato.
Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di prevedere l'inserimento nei documenti di gara del premio di accelerazione e può anche prevedere che le penali per i ritardi, in deroga all’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016, siano calcolate tra lo 0,6 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso. Per la determinazione del premio di accelerazione si seguono i criteri stabiliti per il calcolo della penale.
Avendo il legislatore espressamente fatto riferimento “all’ultimazione dei lavori”, si precisa che, tale premio è riferito solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e PNC. Inoltre, il MIMS ha indicato che il premio di accelerazione previsto per l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto, è applicabile a tutti i contratti, indipendentemente dalla procedura di affidamento utilizzata (Parere MIMS n. 1341/2022).
Secondo la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità ricadono nel Regime 1, e in caso di ristrutturazione di edifici esistenti si deve fare riferimento alla Scheda tecnica 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”. Quest'ultima distingue tra ristrutturazione o riqualificazione e misure individuali di ristrutturazione. Ristrutturazioni o riqualificazioni sono ammissibili a finanziamento solo se si tratta di “ristrutturazione importante” o se l’intervento consente un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l’intervento. In alternativa sono ammesse soltanto misure individuali di ristrutturazione, che però devono rispettare contemporaneamente tutti i requisiti indicati nella predetta Guida operativa, alla quale si rimanda. Per ulteriori chiarimenti in tema di applicazione del principio DNSH, si invita a consultare la nota con protocollo 0000429-17/02/2023-UMPNRR-MDS-P, avente ad oggetto “Chiarimenti sul rispetto del principio DNSH per gli interventi della Missione 6 Salute del PNRR - Schema di Report”, e che ha come allegato uno “Schema di relazione sul rispetto del principio DNSH per i progetti di interventi PNRR Missione 6 – Salute”.Sulla corretta applicazione del principio DNSH in riferimento alla ristrutturazione importante si vedano anche il Regolamento UE 2021/241 e La Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 che semplifica la redazione del certificato riportando una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH.
Se gli investimenti pubblici sono finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc, in linea con la deliberazione di ANAC n. 122/2022, il Cig ordinario è necessario anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. A seguito del D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) è stata introdotta una eccezione, prevedendo all’art. 5 co. 5 che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro. Pertanto, non vige l’obbligo per gli appalti di importo inferiore. Per questi ultimi però è sempre richiesta l’indicazione del codice CUP al momento della richiesta dello Smart CIG, così da consentire ugualmente la tracciabilità di tutti i CIG legati al PNRR. Per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio, è sempre richiesta l’acquisizione di un CIG ordinario Simog. Pertanto, per l’adeguamento di precedenti SMART CIG con un CIG ordinario, sarà necessario integrare le informazioni precedentemente non richieste in sede di creazione di SMART CIG con la comunicazione delle ulteriori informazioni rilevanti per il PNRR. Occorrerà confrontarsi con l'Amministrazione titolare di intervento e con l’ANAC in merito alle modalità tecniche e operative di modifica da effettuarsi sul sistema SIMOG.L’eventuale modifica del CIG dovrà essere esplicitata in tutti gli atti al fine di garantirne la riconducibilità.
Nell'attuazione degli investimenti PNRR è necessario tenere conto e rispettare i principi trasversali del PNRR. Per le imprese che parteciperanno ai progetti, forniranno beni e servizi o risulteranno aggiudicatarie di lavori pubblici finanziati dal PNRR, occorrerà infatti rispettare i requisiti necessari e quelli premiali che riguardano il principio “Do No Significant Harm (DNSH)” (vedi Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), secondo il quale nessun investimento sostenuto dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, e le priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali e di genere, con specifica attenzione al miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile. Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee (Valutazione Ambientale Strategica - VAS - o Valutazione di impatto ambientale - VIA – oppure essere assoggettati ad Autorizzazione integrata ambientale – AIA - o Autorizzazione unica ambientale – AUA-). Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche allegate alla citata N. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per perseguire le finalità riguardanti le pari opportunità, generazionali e di genere, insieme all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le Linee Guida allegate al DPCM 7 dicembre 2021, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. del 309 del 30/12/2021, definiscono puntualmente, e trasversalmente alle missioni e agli avvisi del PNRR, le modalità e i criteri da applicare con l’indicazione di misure premiali e le clausole da prevedere nei bandi differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
Con riguardo agli appalti finanziati anche dal PNRR, l’art. 47 ha previsto una complessa disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici.
La norma incide sia sui contenuti dei documenti di gara che sulla documentazione di partecipazione del concorrente.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità del 7 dicembre 2021 recante “Linee guida volte a favorire l’equità, l’inclusione e le pari opportunità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del PNC, Piano Nazionale Complementare” ai sensi del comma 8 dell’art. 47 che dispone di adottare delle linee guida per le finalità ivi espresse.
Ciò premesso, al punto 2 “Ambito di applicazione” del suddetto documento si specifica, tra l’altro, che le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti (siano essi sopra soglia o sotto soglia), e che pertanto l’applicazione delle disposizioni dell’art. 47 deve considerarsi riferibile a tutti i contratti pubblici afferenti al PNRR e che alcune delle misure previste dalle suddette disposizioni «si applicano alle procedure di gara ed ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara», fornendo indicazioni in merito.
Si, ferme restando le prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.lgs n. 165 del 2001 e l’applicazione del D.lgs n. 50 del 2016 per quanto attiene all’affidamento dei servizi di “architettura e ingegneria” soggetti a specifiche procedure.
Si, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.
Qualora previsto nei dispositivi attuativi (bandi e avvisi) e nelle convenzioni di finanziamento stipulate, nonché previa richiesta e autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziatrice, è possibile provvedere ad una rimodulazione del quadro economico di progetto a parità di importo finanziato. La rimodulazione può riguardare l’inserimento della voce di spesa relativa ai costi del personale interno del soggetto attuatore.
Si ricorda che, come previsto dalla Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022, sono da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR. I costi di tale personale possono essere posti a carico del progetto PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico e calcolati entro i limiti indicati dalla stessa Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022. Il personale reclutato potrà pertanto espletare e rendicontare tutte le attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
Le spese relative agli incentivi delle funzioni tecniche, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, possono essere contabilizzate nel rispetto della previsione del punto 5. 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che, per comodità, si riporta: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa...”
Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN).
Anche per gli enti attuatori, dare adeguata visibilità ai progetti finanziati con le risorse PNRR è un obbligo specifico così come definito dalla Circolare n. 21 del 14.10.2021 del Ministero dell’economia e delle finanze. Si prevede che vengano mostrati correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
Si, l’Ente capofila è tenuto al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore, compresi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, con riferimento all’intero progetto comprese pertanto le attività che saranno realizzate sul territorio di altri enti che beneficeranno della realizzazione degli investimenti.
Pertanto, in capo all’Ente capofila, ricadono gli adempimenti e gli obblighi del soggetto attuatore previsti, a titolo esemplificativo, dal DL 77/2021, dalla Circolare RGS n.9/2022, dalla Circolare RGS n.27/2022 nonché da tutti gli altri atti, circolari e manuali prodotti dal MEF ovvero dalle Amministrazioni titolari di Misure PNRR.
L’ente capofila, inoltre, è tenuto al rispetto della disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 compreso il principio contabile applicato concernente la programmazione per quanto specificamente previsto per gli enti locali, è tenuto a garantire la coerenza del proprio documento di programmazione e la coerenza specifica del proprio bilancio con riferimento all’intero progetto.
Per quanto riguarda l’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici il comune capofila è tenuto al rispetto del d.lgs. n. 50 del 2016 vigente al quale la disciplina armonizzata fa espresso riferimento. Se l’investimento deve essere inserito nel programma triennale l’ente capofila sarà tenuto a inserire l’intero progetto comprensivo di tutte le opere per le quali è capofila, in quanto soggetto attuatore, anche se la realizzazione dell’opera interessa il territorio di altri comuni.In ultimo, si richiama l'attenzione alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, come anche ribadito recentemente dal MEF, ai fini dell'acquisizione in itinere della documentazione propedeutica al rilascio dell'"Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori" e dell'"Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara".
Con riferimento ai soli Soggetti Attuatori pubblici, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dell’intervento finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, possono essere attivati i poteri sostitutivi. In particolare, ai sensi dell’art.12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (l. di conversione n. 108/2021):
- al Soggetto Attuatore inadempiente è assegnato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni;
- in caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministero della salute, sentito il Soggetto Attuatore, il Consiglio dei Ministri:
a) individua l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa;
b) nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione, anche avvalendosi delle società di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 o di altre amministrazioni specificamente indicate (art. 17, co. 1 e 2).
Sul punto si rimanda all'art. 8, comma 5 DL 77/2021 e Allegato alla circolare MEF-RGS n. 9/2021 (istruzioni tecniche SIGECO).
In particolare, l’articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (l. di conversione n. 108/2021), al fine di salvaguardare il conseguimento di milestone e target definiti nel PNRR, prevede che nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse sia previsto l'obbligo di conseguimento di target e milestone con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.
In caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività, l’Amministrazione centrale titolare di interventi può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda, ove applicabile, alle condizionalità sottoscritte nel CIS/POR.
Eventuali occorrenze dovranno essere incluse in istanza di rimodulazione con richiesta Nucleo tecnico. In linea generale l’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 dispone che “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Inoltre, le risorse assegnate al PNRR e al PNC rappresentano due bacini separati con regole operative differenti e normative nazionali specifiche. Infine, la circolare MEF n. 33 del 31/12/2021 impone comunque il divieto del doppio finanziamento specificando che tale sostegno non deve comunque coprire lo stesso costo.
No, non è permesso, ad oggi, l’utilizzo trasversale dei finanziamenti su diverse linee di finanziamento. Tuttavia, in linea generale e sempre previa istanza di rimodulazione è possibile un impiego flessibile delle risorse all’interno della medesima linea di intervento nel limite massimo consentito dal budget assegnato e nel rispetto del quadro economico finanziario previsto per l’intervento.
In base a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR” l’attivazione delle descritte iniziative di assistenza tecnica deve avvenire solo su richiesta delle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR di cui all’art. 8 del decreto-legge 77/2021 (Ministeri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al DM del 6 agosto 2021 e smi), attraverso le proprie Unità di Missione o in assenza delle strutture referenti per le iniziative PNRR attraverso la compilazione puntuale dell’allegato 1 alla medesima nota circolare.
La richiesta va inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS – Servizio Centrale per il PNRR (segreteriaPNRR@mef.gov.it e attuazionePNRR@mef.gov.it) che provvede alla relativa istruttoria. Sulla base dei fabbisogni espressi, sarà redatto uno specifico Piano annuale delle Attività.
Gli Enti Locali o le altre Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione di Progetti PNRR beneficeranno del supporto fornito secondo le modalità indicate nella citata Circolare MEF-RGS, ma non sono tenute a trasmettere direttamente al Servizio Centrale PNRR i propri fabbisogni di assistenza tecnica.
Resta inteso che le Pubbliche Amministrazioni locali, quali soggetti attuatori degli interventi PNRR, potranno certamente comunicare alle pertinenti Amministrazioni centrali responsabili degli interventi PNRR competenti per gli specifici avvisi/leggi di finanziamento, i relativi fabbisogni di supporto in modo da poter favorire una raccolta puntuale delle reali esigenze locali e garantire un’adeguata risposta per il tramite dei servizi di supporto da attivare.
Il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato, identificandolo in maniera univoca all’interno del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici italiani.
Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell’accezione descritta il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e non si riferisce, quindi, alle singole tipologie di intervento.
La sua richiesta è obbligatoria per i progetti realizzati che utilizzano risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, pura o assistita, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita, di norma, al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi e quindi, in ambito PNRR, al Soggetto Attuatore responsabile della realizzazione del progetto finanziato.
La responsabilità della richiesta del CUP può variare a seconda della natura dell’intervento finanziato e in relazione alle diverse situazioni e particolarità attuative che si possono presentare. In linea generale il CUP deve essere richiesto da:
- per i lavori pubblici dalla stazione appaltante, anche se privata, o dal soggetto concessionario, nel caso di operazioni di finanza di progetto;
- per i progetti di ricerca dall’ente pubblico che realizza il progetto (anche se le fonti di finanziamento sono private)
- per gli interventi di acquisto di beni o realizzazione di servizi dal il soggetto pubblico che decide in merito all’acquisto o alla realizzazione;
- per le concessioni di incentivi a unità produttive o contributi a soggetti diversi da unità produttive (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit), il CUP deve essere richiesto dall’Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari dei contributi, o dalle società private incaricate dall’Amministrazione pubblica competente di gestire fondi pubblici per la concessione di incentivi o contributi.
Se l’investimento per la realizzazione di una “casa della comunità” o “ospedale della comunità” attiene ad una nuova costruzione, nel relativo progetto si dovrà prevedere che la domanda di energia primaria globale non rinnovabile dovrà essere inferiore al 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (nearly zero- energy building).
Dovrà essere garantito per le case di Comuntà il rispetto del tag climatico 025 ter per le nuove costruzioni e 026 per le ristrutturazioni. In particolare, il costo delle nuove costruzioni finanziate dall'RRF deve essere conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.
Il rispetto della condizionalità sarà verificato anche previo sopralluogo da parte degli organi di controllo.
In caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all’efficientamento energetico, quali ad es.:
1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;
3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;
6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.
7) I prodotti connessi all’energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l’etichettatura delle classi superiori (A, B).
Gli efficientamenti introdotti potranno essere descritti in una relazione che comprenda il Calcolo del risparmio di energia primaria secondo la metodologia ENEA o GSE, piuttosto che un’APE.
La Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 riporta una guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Si rimanda al quesito ID 23
Le principali novità della Guida Operativa aggiornata, allegata alla detta circolare, attengono alla revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento;
-al recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l'attuazione delle misure;
-all'inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
-all'introduzione laddove possibile di “requisiti trasversali” che semplificano l'attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.
Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) approvata a fine anno, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Le procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii. sono esplicate nella Circolare RGS del 28 novembre 2023, n. 31 compresi i relativi allegati.
Si conferma la possibilità fermo restando il rispetto della normativa vigente, di utilizzare i ribassi d’asta non soltanto per l’aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell’opera ma anche per le variazioni in corso d’opera prima del collaudo. È possibile quindi rimodulare i quadri economici mediante delibera di approvazione variante ed aggiornamento dati nella piattaforma Regis e dandone comunicazione all’UMPNRR.
Premesso che gli enti territoriali sono tenuti al rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m. anche per la contabilizzazione delle risorse del PNRR, nel rispetto di tale decreto legislativo e in particolare del punto 10.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, il finanziamento vincolato ricevuto a valere di opere già pagate con risorse proprie, in data successiva al decreto di riparto o assegnazione dell’amministrazione titolare del progetto, è gestito dall’ente come risorsa libera in quanto il vincolo è stato già realizzato.
Si coglie altresì l’occasione per ricordare l’obbligo di assicurare la tracciabilità delle risorse PNRR, sia in entrata sia in spesa, con l’accensione di appositi capitoli nel proprio piano esecutivo di gestione e di classificare le entrate accertate come trasferimenti da ministeri e le spese impegnate per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente.
Con riferimento agli esercizi eventualmente chiusi e rendicontati la perimetrazione sarà assicurata integrando la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e del CUP.
Deve essere garantita l’assenza di doppio finanziamento per il medesimo progetto e/o la realizzazione delle medesime opere.
Gli enti che sono beneficiari, in qualità di soggetti attuatori, di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.
Al fine di garantire la perimetrazione la descrizione di ogni capitolo dovrà contenere l’indicazione della missione, componente, investimento e del CUP. Deve essere garantita l’assenza di doppio finanziamento per il medesimo progetto e/o la realizzazione delle medesime opere.
I soggetti attuatori potranno presentare all'Amministrazione la richiesta di pagamento a titolo di anticipazione. La quota di anticipazione potrà essere pari, di norma, al 10% dell’importo della spesa dell’intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e previa attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento ovvero delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L’importo dell’anticipazione può essere maggiore al citato 10% in casi eccezionali, debitamente motivati dall’Amministrazione titolare dell’intervento.
I soggetti attuatori potranno presentare all'Amministrazione una domanda di rimborso a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Come stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM MEF del 11 ottobre 2021 e a quanto riportato nella Circolare del MEF n.19 del 27/04/2023 Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, come da Circolare del MEF n. 19 del 27/04/2023, rientrano tra i casi eccezionali le richieste di maggiorazione dell’anticipazione legate alle esigenze di cui al comma 18 dell’art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 o dell’art. 125 del D.Lgs 36/2023 (anticipazione all’appaltatore).
L’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 dispone che “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. La circolare MEF n. 33 del 31/12/2021 impone comunque il divieto del doppio finanziamento specificando che tale sostegno non deve comunque riferirsi allo stesso costo.
Sulla piattaforma Regis è possibile dichiarare la quota parte di co-finanziamento addizionale. Incentivi del conto termico possono supportare l’amministrazione nella realizzazione di opere complementari. In particolare, il costo delle nuove costruzioni finanziate dall'RRF deve essere conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241.
L’uso di immobili pubblici che non rientrano nella proprietà di Aziende Sanitarie e altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, sono ammessi a finanziamento per intervento PNRR purché se ne preveda la cessione da parte di altro ente pubblico, ovvero in presenza di un sottoscritto contratto di comodato d’uso gratuito.
Sono scaricabili al seguente link italiadomani.gov.it/it/news/pubblicata-la-guida-operativa-per-il-rispetto-del-do-no-signific.html le Linee Guida, richiamate anche all’interno del portale pnrr salute, che definiscono modalità e requisiti da rispettare sui principi e sulle priorità trasversali del PNRR per poter accedere ai finanziamenti e che le amministrazioni titolari dell’attuazione delle misure devono inserire nei bandi emanati con le risorse del Piano. Le imprese che parteciperanno ai bandi e che forniranno beni e servizi o risulteranno aggiudicatarie di lavori pubblici finanziati dal PNRR, dovranno attenersi ai requisiti che riguardano il principio “Do No Significant Harm (DNSH)” (si veda Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33), secondo il quale nessun investimento sostenuto dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, e alle condizionalità trasversali relative alle pari opportunità generazionali e di genere, con specifica attenzione al miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile.
Per perseguire le finalità riguardanti le pari opportunità, generazionali e di genere, insieme all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le relative Linee Guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale definiscono puntualmente, e trasversalmente alle missioni e agli avvisi del PNRR, le modalità e i criteri da applicare con l’indicazione di misure premiali e le clausole da prevedere nei bandi differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto (DPCM 7 dicembre 2021).
La circolare MEF-RGS 4/2022 stabilisce che «Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica». La circolare prevede che, prima di procedere al reclutamento del personale a tempo determinato, dovrà essere accertata presso l’amministrazione l’«impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Oltre alle misure di semplificazione pregresse già introdotte, il 31 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
L’articolo 8 del decreto-legge n. 215/2023, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, al comma 5, prevede che “All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di andamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»”.
La norma, con il nuovo Codice (art. 17, comma 5), ha assunto un significato diverso rispetto a quello precedente. Infatti, in relazione al precedente Codice, la norma individuava di diritto l’urgenza degli appalti PNRR e PNC senza quindi necessità di motivazione; con il nuovo Codice, essa assume invece il significato di deroga rispetto all’obbligo di verifica dei requisiti dell’operatore economico prima della formalizzazione dell’aggiudicazione. Quindi, nel caso di appalti PNRR e PNC, è possibile procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase, l’aggiudicazione è immediatamente efficace.
Alcune norme previste dagli articoli del decreto-legge n. 76/2020 oggetto di proroga, sono già contenute nel nuovo Codice. Tra queste:
- Soglie di riferimento;
- Esclusione automatica delle offerte e garanzie provvisorie;
- Gestione dei concorsi pubblici;
- Aggregazione delle stazioni appaltanti ecc.
Il D.Lgs 36/2023 all’articolo 44. Secondo il comma 1 recita: negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Nei documenti di gara la stazione appaltante deve indicare le modalità di pagamento diretto al progettista incaricato.
La parcella deve essere determinata, a seconda del periodo di vigenza, in applicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o similari per tipologia di professione, il Dm 17 giugno 2016 e la Legge 21 aprile 2023 n. 49: “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”
Sì, sul punto si segnalano la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 e la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 entrambe emanate dal MEF.
La parcella deve essere determinata, a seconda del periodo di vigenza, in applicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o similari per tipologia di professione, il Dm 17 giugno 2016 e la Legge 21 aprile 2023 n. 49: “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
Possono essere ammessi a finanziamento e, quindi, rendicontabili a valere sul PNRR interventi su immobili pubblici che non rientrano nella proprietà di Aziende Sanitarie e altri Enti del Servizio Sanitario Regionale quali attuatori dell'investimento purché in presenza di un atto giuridico valido per l'impiego (esempio comodato d’uso gratuito).
Sì, per le linee di investimento segnalate le risorse PNRR possono essere utilizzate per la copertura dei costi relativi ad allestimenti/arredi/attrezzature purché siano funzionali alla realizzazione delle case di comunità (dotate di attrezzature tecnologiche) e degli ospedali di comunità (interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche).
Il limite di spesa rendicontabile a valere sul PNRR è stabilito dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 2022 (G.U. Serie Generale, n. 57 del 09 marzo 2022) che definisce la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari.
In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013.
Inoltre, si precisa che, nella valutazione delle singole categorie di costo rendicontabili sul PNRR, pur in presenza di un preliminare riscontro positivo in merito all’ammissibilità della spesa, sarà in tutti i casi necessario, per una valutazione puntuale e definitiva, prendere in considerazione le condizioni e/o i limiti eventualmente stabilite dallo specifico dispositivo attuativo (es: Avviso o Bando) nonché le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell’intervento in cui la spesa/costo è ricompresa ossia:
- la natura e la tipologia dell’intervento in cui la spesa è inclusa (es: acquisizione di beni, realizzazione di servizi, realizzazione Opere Pubbliche, aiuti, etc.);
- le finalità dell’investimento ovvero gli obiettivi dell’intervento da perseguire;
- la durata temporale dell’intervento e il carattere strutturale delle opere/servizi realizzati/da realizzare;
- l’importo complessivo del progetto.
Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti ai servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.
Rispetto a quanto già indicato all’interno della Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, costruiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l’espletamento delle procedure di gara, etc..
Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano.
Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4.
Salvo diverse indicazioni più restrittive presenti nei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..), l’acquisto di beni immobili quali edifici o terreni costituisce una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, purché sia pertinente e direttamente connessa all’intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.
Per quanto concerne l'acquisto di edifici già costruiti, si ritiene tale spesa ammissibile purché la stessa sia direttamente connessa all'operazione in questione nei limiti dell’importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell’art 18 lett a) del DPR del 5 febbraio 2018 n. 22 e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’art 18 lett. b), c), d), e) dello stesso Decreto.
Per quanto concerne l’acquisto di terreni si può far riferimento a quanto previsto dall’art 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l’acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
a) sussiste un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione;
b) la percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente) dell’art. 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22;
c) si presenti una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. Avvisi/Bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell’aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione.
Salvo diversa indicazioni più restrittive presente negi dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..), le spese per lavori ristrutturazione/adeguamento della sede costituiscono una spesa rendicontabile sul Progetto PNRR qualora risultino essenziali/strumentali per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, siano pertinenti e direttamente connesse all’intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. Avvisi/Bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell’aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione. Si precisa al riguardo che ai fini di una valutazione puntuale e definitiva dell’ammissibilità della spesa, occorre prendere in tutti i casi in considerazione anche le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell’intervento in cui tale spesa è ricompresa nonché il contesto normativo di riferimento.
Sì, in assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF di cui al Reg. UE 241/2021, l’attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti al PNRR e/o più restrittive previste all’interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc...)
Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4.
L’importo dell’IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
L’importo dell’IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all’art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.
Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.
Si conferma l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021.
Lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Piani. Per assistenza tecnica si devono intendere tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Per il dettaglio delle attività specifiche di assistenza tecnica si può fare riferimento all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 ed a quanto specificato nella Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6.
I costi per l’espletamento di queste attività, pertanto, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. Saranno diversamente ammissibili e rendicontabili sui singoli interventi i costi inerenti a spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto.
Diversamente dai costi per l’espletamento delle attività di assistenza tecnica, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti ai servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.
Rispetto a quanto già indicato all’interno della Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4, costruiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo: consulenza legale, consulenza ingegneristica, consulenza in tema ambientale, attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l’espletamento delle procedure di gara, etc..
Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto e al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativa quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano.
Nel caso di costi riferiti a personale interno ed esperti esterni contrattualizzati dalle “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” ossia da tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori (non quindi nel caso di soggetti realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, si rinvia alle procedure previste dalla Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 4.
L’art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, recita, tra l’altro, che “sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento”. Sul punto anche in base ad un recente parere espresso dalla Commissione Europea si precisa che lo spirito della data limite del 1° febbraio 2020 è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del Piano, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. Ciò significa anche che i costi stimati delle misure incluse nel PNRR non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. Sarà quindi da verificare se le spese sostenute afferiscono a misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 nei termini indicati. In caso positivo, sono da considerarsi incluse nel periodo di ammissibilità del PNRR, fatta sempre salva la valutazione circa il rispetto degli altri principi di legittimità, regolarità, pertinenza e coerenza con quanto previsto nell’ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano.
L’art. 17.2 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce che “le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento”. Il termine avviato si riferisce alle fasi iniziali di una misura. Lo spirito della data limite del 1° febbraio è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del RRF, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. La rendicontazione delle attività progettuali e delle spese sostenute per l’intervento costituisce responsabilità di ogni Soggetto attuatore, di natura giuridica pubblica o privata, che riceve finanziamenti da parte del Ministero della Salute nell’ambito del PNRR, anche laddove gli stessi siano ricompresi nella categoria “progetti in essere”, così come identificati dal DM MEF del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. e dai singoli atti amministrativi di ripartizione delle risorse. In particolare, progetti in essere ex art. 2 DL. 34/2020 e M6C2|1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – e dell’art. 20 L. 67/1988.
Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dagli Avvisi/Bandi pubblici/Decreti di ripartizione delle risorse emanati dal Ministero della Salute e nel Si.Ge.Co. del Ministero della Salute, il Soggetto attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di:
a) Controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione;
b) Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura[1], in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;
c) Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);
d) Rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).
I suddetti controlli devono essere attestati mediante apposizione di specifico flag informatico su ReGiS, in corrispondenza dei quali occorre allegare idonea documentazione probatoria (i.e. Check list e attestazioni).
L’importanza di redigere un atto dedicato alla perimetrazione delle Opere PNRR in senso generale e in modo specifico che vada ad individuare i così detti “Progetti in Essere” ovvero tutti i CUP confluiti ex post nel PNRR, costituisce un elemento fondamentale per definire successivamente la gestione di questi in relazione agli obblighi attuabili e non.
Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN).
Anche per gli enti attuatori, dare adeguata visibilità ai progetti finanziati con le risorse PNRR è un obbligo specifico così come definito dalla Circolare n. 21 del 14.10.2021 del Ministero dell’economia e delle finanze. Si prevede che vengano mostrati correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
[1] Ci si riferisce alle condizionalità previste nel CID, negli Operational arrangements, al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale che ciascuna Amministrazione ha inserito in ReGiS per ogni misura del PNRR, ai vincoli di destinazione agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR e al contributo del singolo progetto all’indicatore comune associato alla misura previsti dal PNRR.
Nel caso in cui si decida di porre a base dell’affidamento il progetto di fattibilità tecnica ed economica, occorre che gli elaborati progettuali siano a norma delle Linee guida; altrimenti si procede alla redazione del Progetto Definitivo.
Il cronoprogramma e le relative fasi potranno essere oggetto di modifica ed integrazione, ferma restando la necessità in Regis di mantenere coerente con le schede Agenas le fasi programmate, fatto salvo il rispetto dei Milestone e Target, europei e nazionali, intermedi e finali, previsti in linea rispetto a quanto disposto dall'art. 6 dello schema di CIS. Potranno essere inserite altresì le fasi effettivamente realizzate dando evidenza del coerente avanzamento in linea con gli obiettivi stabiliti dal CIS.
Ai fini della corretta realizzazione dei target previsti, è necessario che ciascuna unità di intervento sia identificata da uno specifico CUP. Ad esempio, una Casa di Comunità e un Ospedale di Comunità collocato in uno stesso sito dovranno richiedere un CUP per la casa di comunità e un CUP per l'ospedale di comunità.
Con riferimento alla possibilità di avvalersi di forme di partenariato pubblico-privato (PPP), si ritiene di rispondere in senso affermativo. In assenza di specifico riferimento all’interno del Reg. (UE) 241/2021, si trova sostegno nella regolamentazione per fondi SIE, ed in particolare al Considerando n. 59 del Reg. (UE) 1303/2013, che recita: “I partenariati pubblico privato (i “PPP”) possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di politiche pubbliche riunendo diverse forme di risorse pubbliche e private”. Il Reg. UE 1060/2021, al Considerando n. 46 puntualizza tuttavia che “al fine di fornire la flessibilità necessaria per l’attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l’accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l’attuazione dell’operazione PPP”. Le regole da seguire sono quelle dei fondi Strutturali Europei per quanto applicabili al caso in specie.Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee Guida Linee per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali Nota UMPNRR Prot. n. 0000 259 del 26/01/2024 Condiviso con Regioni e Province autonome in data 26.01.2024.
È un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund.
Tuttavia non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es., l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata.
Dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi e dai criteri di vaglio tecnico da rispettare secondo il Regolamento della Tassonomia. Infatti, gli atti del Green Public Procurement dell’UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali, poiché i GPP sono sottoposti, a livello europeo, ad aggiornamenti regolari, in linea con l’evoluzione delle migliori pratiche del settore. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili. Pertanto, la conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.
Non è prevista una percentuale DNSH. Deve essere rispettato per la totalità degli interventi.
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (cfr. Obblighi SA, Guida Operativa, Regime 1 e Regime 2, Schede Tecniche e Check List, Matrici di raccordo tipologia di opera e documenti da produrre).
Si ricorda che, laddove l’oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna Milestone e per ciascun Target negli Operational Arrangements – direttamente collegato/collegabile alla maturazione di un Milestone/Target previsto dal CID, ne deriva la necessità di caricare sul sistema ReGiS non solo la documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche (Attestazioni e/o Check list di controllo), ma anche la documentazione probatoria del soddisfacente e regolare conseguimento dell’obiettivo (es. certificato regolare esecuzione / collaudo lavori ecc…).
Con specifico riferimento ai controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente, il Soggetto attuatore deve garantire il loro svolgimento prima della rendicontazione delle spese al Ministero della Salute (attività da attestare mediante inserimento di apposito flag previsto su ReGiS, sottoscrizione e caricamento della dichiarazione di attestazione del rispetto degli obblighi PNRR ai fini della rendicontazione delle spese di progetto (ove è compreso tra i punti anche tale controllo), compilazione e caricamento sul sistema della Check list di autocontrollo sulle spese sostenute) e in particolare, deve provvedere a:
−svolgere i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla vigente normativa, nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es. atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, certificati di pagamento, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, bonifici/mandati di pagamento delle spese etc.);
−verificare la presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento.
I criteri DNSH sono impliciti nella stima economica presentata dalle amministrazioni nell’ambito dei finanziamenti che sono inclusi nel PNRR.
La Guida è scaricabile dal sito ufficiale di Italia Domani, nella sezione dedicata al principio DNSH nonchè sul portale pnrr salute (https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/guida-operativa-do-no-significant-harm--dnsh-.html?keep).
Le check list sono volte a permettere alle stazioni appaltanti di identificare gli elementi preliminari e successivi che permettono la verifica del principio DNSH per ciascun obiettivo ambientale e che pertanto dovranno essere disponibili nell’ambito dell’iniziativa.
In ultimo, si richiama l'attenzione alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27, come anche ribadito recentemente dal MEF, ai fini dell'acquisizione in itinere della documentazione propedeutica al rilascio dell'"Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori" e dell'"Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara".
Il principio DNSH è un principio introdotto a livello comunitario ed esplicitato dal Regolamento sulla Tassonomia. Ancorché inizialmente rivolto alle attività economiche.
È sempre includibile negli atti di gara a cura della Stazione Appaltante ma non di competenza di questa UMPNRR.
La Mappatura proposta si basa sulle Narrative del nostro Piano, e pertanto si propone come un’indicazione non mandatoria. Sarà cura dell’Amministrazione selezionare le schede applicabili più adeguate.
Per gli Investimenti del Piano per i quali è stato indicato dalle Amministrazioni un tagging climatico, gli interventi dovranno prevedere un «contributo sostanziale» agli obiettivi ambientali. Solo nel caso dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento dovrà prevedere interventi riconducibili al regime 1.
Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37 % ed il 20% dell'assegnazione totale delle risorse del piano. Ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi “green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida comunitarie. Le tabelle contenute nei Piani Operativi Regionali sintetizzano la quota assegnata (tag) a livello regionale/provinciale per la dimensione “green” e quella “digital” relativamente ad ogni linea di investimento.
L’articolo 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021 consente l’utilizzo delle “opzioni di costo semplificate” previste dal Regolamento (EU) 1060/2021 all’articoli 52 e seguenti. Attualmente la metodologia per l’adozione delle opzioni di costo semplificato, elaborata ai sensi degli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, è stata definita con decreto del 13 marzo 2023 a firma del Segretario Generale del Ministero della Salute, a valere sulle seguenti linee di investimenti/sub-investimenti:
·M6C2 – 1.2.1, Assistenza Domiciliare (ADI);
·M6C2 – 2.2.1, Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura “corso di formazione di medicina generale”;
·M6C2 – 2.2.2, Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura “corso di formazione in infezioni ospedaliere”;
·M6C2 – 2.2.3, Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura “corso di formazione manageriale”;
·M6C2 – 2.2.4, Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura “corso di formazione medico-specialistica”.
Pertanto, fatti salvi i casi specifici definiti ai sensi della normativa di riferimento, le spese relative a sub-investimenti per i quali non sono state definite le relative metodologie di opzioni di costo semplificato andranno rendicontate a “costi reali”, ovvero presentando i giustificativi delle spese effettivamente sostenute, corredati dalla relativa documentazione.
Si conferma la possibilità - per il soggetto attuatore - di utilizzare l'importo ammesso a finanziamento ed eccedente al costo per la fornitura del bene, accessori e componenti opzionali funzionali al bene medesimo.
Si conferma la possibilità - per il soggetto attuatore - di effettuare un riassetto del Quadro economico nel rispetto dell'importo massimo ammesso dal finanziamento, per accessori o lavori strettamente legati alla fornitura e posa in opera del bene oggetto di intervento.
Solitamente le modiche del corredo informativo del cup non sono permesse se non in casi eccezionali come questo relativo alla modifica del soggetto giuridico responsabile, infatti le disposizioni del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sono chiare sul punto:
Trattandosi di soggetto diverso (avendo cambiato natura giuridica, rappresentanza societaria, ecc.) in caso di cambio del Soggetto responsabile: se il progetto resta lo stesso nelle sue caratteristiche costituenti, il CUP resta comunque valido e deve essere mantenuto. In questo caso il soggetto subentrante deve richiedere alla Struttura di Supporto di registrare il cambio di titolarità, è stato predisposto dal DIPE un vademecum sulla procedura da seguire per il trasferimento di titolarità. In questo caso il soggetto è diverso come natura giuridica ma subentra nella gestione del progetto che è sempre lo stesso e mantiene lo stesso cup, quindi occorre presentare una richiesta di cambio di titolarità che deve essere effettuata seguendo la procedura indicata con richiesta da formulare alla Struttura di supporto.
Le linee guida sono consultabili a questo link: Modalità richiesta CUP e modifiche consentite | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (programmazioneeconomica.gov.it)
In riferimento alla linea di intervento “Rafforzamento strutturale SSN” (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020) il rispetto del principio DNSH sulle forniture e sui lavori dovrà essere verificato dai Soggetti Attuatori.
Tenuto conto della specificità di ciascun investimento, il Soggetto Attuatore, al fine di poter dimostrare la conformità degli interventi/progetti al principio DNSH, dovrà valutare l’opportunità di utilizzare, in aggiunta alle schede tecniche espressamente citate nel Piano Operativo Regionale, anche le ulteriori schede tecniche e relative checklist presenti nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, qualora ritenga le stesse attinenti agli interventi/progetti selezionati.
Non è previsto il rimborso per il pagamento di personale strutturato a carico dei finanziamenti PNRR. Si precisa, infatti, che non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR.
Diversamente dai costi per l’espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”. Per un'analisi dettagliata si rimanda alla Circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022.
Sono fatte salve le ipotesi di rendicontabilità dei costi previsti dal Quadro Economico per gli incentivi, previa presentazione di atti di comprova quali delibera di liquidazione e cedolino. In tali casi, il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento dipendente della Stazione appaltante/Soggetto Attuatore può ricevere l'incentivo per funzioni tecniche che sarà erogato secondo quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 per le procedure iniziate antecedentemente al 30 giugno 2023 e secondo quanto disposto dall'Art 45 del Dlgs 36/2023 per le procedure iniziate in data successiva al 30 giugno 2023.
Sul sistema ReGiS andranno caricati tutti i giustificativi e rendicontate le spese associate ad ogni CUP, indipendentemente che queste siano si afferiscano a finanziamenti RRF o a fondi propri. Tuttavia, si chiarisce che le somme rimborsabili potranno riguardare esclusivamente gli importi RRF.
La procedura di richiesta di erogazione sia a titolo di anticipazione sia di rimborso/saldo avviene temporaneamente extra-sistema attraverso l'utilizzo della PEC secondo le indicazioni dell’UMPNRR.
Per quanto riguarda i “pagamenti a costi reali”:
In caso di mandato di pagamento in regime IVA in Split Payment, sia esso importato tramite interoperabilità PCC o inserito manualmente, sarà necessario registrare manualmente un ulteriore mandato distinto e relativo alla sola quota IVA. Si riportano di seguito le indicazioni generali alla registrazione dei due mandati:
1) Riga relativa al mandato di pagamento dell’importo imponibile della fattura:
- il campo “Split Payment” (in fase di inserimento del pagamento) dovrà essere valorizzato con “SI”;
- il campo "Importo totale pagamento" e "Importo di rilevanza sul Progetto" pari al valore della quota imponibile della fattura
- il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) non dovrà essere valorizzato;
- il campo “Importo pagamento ammesso” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) deve contenere il valore della quota imponibile della fattura
- il campo “di cui IVA Ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) non dovrà essere valorizzato.
2) Riga relativa al mandato di pagamento dell’importo dell’IVA:
- il campo “Split Payment” (in fase di inserimento del pagamento) dovrà essere valorizzato con “NO”;
- il campo "Importo totale pagamento" e "Importo di rilevanza sul Progetto" pari al valore dell’IVA
- il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) dovrà contenere il valore del pagamento riferito all’IVA;
- il campo "Importo pagamento ammesso" e “di cui IVA Ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) dovrà contenere il valore del pagamento riferito all’IVA.
In merito alla valorizzazione dell'importo ammesso si ricorda che nel caso di progetti con finanziamento parziale PNRR, il sistema non permette di inserire una quota di importo ammesso che ecceda il costo ammesso a disposizione (a valere sul PNRR + FOI), per cui, a livello teorico i «primi» mandati avranno un importo ammesso pari al valore totale del pagamento mentre gli «ultimi» un costo ammesso pari a zero.
Nel caso in cui, in fase di valorizzazione dell’importo ammesso, si eccedesse il totale del costo ammesso a disposizione, il sistema restituirà un warning e imposterà automaticamente il valore del costo ammesso pari a zero.
Per quanto riguarda i “giustificativi di spesa”:
A prescindere dalla tipologia di regime IVA applicata, all’interno dei Giustificativi sarà necessario dettagliare sempre e solo un singolo record, relativo al singolo giustificativo (ad esempio la fattura) che riporti il valore dell’imponibile e dell’eventuale imposta.
Tutti i pagamenti devono essere valorizzati su Regis al lordo dell'importo IVA e/o delle ritenute d'acconto. Ciò premesso, non è necessario dare evidenze separate degli importi netti e lordi, è sufficiente caricare tra i giustificativi di spesa le fatture lorde con indicazione dell'importo netto e dell'iva, le quietanze (mandato) relative alla liquidazione dell'importo netto e l'F24 quietanzato con evidenziazione degli importi Iva riconducibili alle fatture. È, ad ogni buon conto, opportuno precisare che poiché l'F24 interviene in data differenziata rispetto al pagamento dell'imponibile, in sede di rendicontazione si potrà procedere in distinti casi alternativi:
a) Posticipare la rendicontazione a seguito dell'F24, se si intende rendicontare in modo unitario e globale la spesa relativa alla singola fattura.
b) Rendicontare nel singolo "rendiconto di progetto" tutte e sole le spese a quella data effettivamente sostenute e documentate, quindi con la possibilità di rendicontare anche disgiuntamente in due distinti "rendiconto di progetto" Imponibile ed IVA di una medesima fattura. In entrambi i casi, l'F24 andrà accompagnato da una "distinta di dettaglio" che consenta il "collegamento" tra IVA ed Imponibile della medesima fattura. Fa eccezione alla casistica appena descritta il caso in cui l'ufficio preposto alla gestione finanziaria dell'attuazione PNRR, effettui contestualmente una doppia Disposizione di Pagamento, ossia una prima disposizione con la quale paga l'imponibile al destinatario finale ed una seconda con la quale versa l'IVA all'ufficio addetto al pagamento con F24 dell'imposta globale del Soggetto attuatore. In detta ipotesi, essendo in presenza di due singole ed univoche Disposizioni di Pagamento connesse alla medesima fattura, non ricorre la necessità della distinta di dettaglio di cui alla casistica precedente.
Risulta necessario caricare nel caso di personale dipendente:
- Atto di nomina di assegnazione e liquidazione per attività della funzione tecnica di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 o di cui all’art 45 del D.lgs 36/2023;
- Prospetto di determinazione del costo imputato;
- Cedolini paga relativi ai costi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 imputati o di cui all’art 45 del D.lgs 36/2023 imputati;
- Mandati di pagamento del cedolino paga quietanzati dal tesoriere o ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO);
- F24 quietanzato relativo a contributi e imposte (se cumulativo di diversi/ulteriori versamenti) andrà accompagnato da una "distinta di dettaglio" che consenta il "collegamento" tra versamenti contributi e imposte del cedolino oggetto di rendicontazione e versamenti contributi totali versati con l’F24.
Nel caso di personale non dipendente:
- Procedura di affidamento dell’incarico completa in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento nazionale e da quella del soggetto attuatore se più gravosa;
- Contratto stipulato e tutta la documentazione a corredo prevista dal contratto,
- Fattura con indicazione del CUP e del progetto di riferimento,
- Pagamento della fattura Mandati di pagamento del cedolino paga quietanzati dal tesoriere o ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO)
- Pagamento dell’F24 (come previsto per i dipendenti).
Nella sottosezione “Impegno” il Soggetto attuatore tramite il tasto “aggiungi” inserisce i dati relativi alle obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con soggetto realizzatore/fornitore di servizi), relativi al progetto nel suo complesso.
È necessario caricare nella Tile “Anagrafica” di ReGiS i documenti afferenti alla procedura di gara ed in particolare:
- Documenti di gara (Bando, avviso, lettera di invito, capitolato, avviso, invito etc. e relative pubblicazioni);
- Disposizione di nomina e dichiarazioni di incompatibilità dei commissari; Documentazione istruttoria (Verbali Commissione, ecc..);
- Atti di aggiudicazione;
- Comunicazioni e pubblicazioni degli esiti dell’appalto;
- Contratto di Appalto e/o di Fornitura.
L'F24 (se cumulativo di diversi/ulteriori versamenti IVA) andrà accompagnato da una "distinta di dettaglio" che consenta il "collegamento" tra IVA della fattura oggetto di rendicontazione e l’IVA totale versata con l’F24. All'ipotesi di cui innanzi fa eccezione la casistica in cui l'ufficio preposto alla gestione finanziaria dell'attuazione PNRR, effettua contestualmente una doppia Disposizione di Pagamento; una prima con la quale paga l'imponibile al destinatario finale ed una seconda con la quale versa l'IVA all'ufficio addetto al pagamento con F24 dell'imposta del Soggetto attuatore.
Ovviamente in detta ipotesi, essendo in presenza di due singole ed univoche Disposizioni di Pagamento connesse alla medesima fattura, non ricorre la necessità della distinta di dettaglio di cui alla casistica precedente.
Con riferimento alla sezione “Fase 1 - creazione del rendiconto” della Guida ReGis, il sistema consente di caricare ulteriore documentazione sia relativa al singolo pagamento – andando nella relativa riga, all'interno delle sottosezioni “pagamento a costi reali” e “Pagamenti a costi semplificati” – sia relativa al rendiconto nel suo complesso – utilizzando in questo caso i tasti “carica allegato” e/o “note” presenti in alto, nella schermata.
Grazie all'adozione delle opzioni di costo semplificato, in fase di rendicontazione il Soggetto attuatore è chiamato alla dimostrazione della corretta esecuzione degli interventi finanziati con riferimento al raggiungimento dei risultati attesi. L’attività di rendicontazione si traduce, di conseguenza, in una semplificazione della documentazione amministrativo-contabile, che dovrà indirizzarsi verso una maggiore attenzione agli obiettivi dell’intervento in oggetto, piuttosto che alla mera “giustificazione” delle attività svolte. Giova precisare che, con il Decreto n.2 del 13 marzo 2023 recante “Adozione delle Opzioni di costo semplificate per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese” sono state approvate ed adottate le metodologie delle opzioni di costo semplificate (OCS), per agli investimenti M6C1 – 1.2.1 “Assistenza domiciliare” e M6C2-2.2 “Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”.
Per quanto riguarda la documentazione di interesse va utilizzato l’allegato 5 "Check List Affidamento - CONTROLLO AMMINISTRATIVO" e delle correlate “check list di verifica degli affidamenti con ricorso a procedura di gara" e “check list di verifica contratti asl –operatori economici [ACCORDI QUADRO] riportate nelle Linee Guida ReGiS (Rev. 3 del 26.03.2023).
Si rimanda, inoltre, all’allegato 2 delle stesse Linee Guida "dichiarazione di attestazione del rispetto degli obblighi PNRR ai fini della rendicontazione delle spese di progetto template dichiarazione di attestazione del rispetto degli obblighi PNRR ai fini della rendicontazione delle spese di progetto, nonché all’allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’assenza di doppio finanziamento”.
Andranno, altresì, presentate le seguenti Dichiarazioni, applicabili alla tipologia di operazione, necessarie in fase di rendicontazione:
1) Attestazione regolarità amministrativo-contabile;
2) Attestazione titolare effettivo;
3) Attestazione assenza conflitto di interessi;
4) Attestazione assenza di doppio finanziamento;
5) Attestazione rispetto delle condizionalità PNRR;
6) Attestazione rispetto ulteriori requisiti (se applicabile);
7) Attestazione rispetto principio DNSH (se applicabile);
8) Attestazione rispetto dei principi trasversali (se applicabile);
9) Delibera/Determina/Decreto a contrarre;
10)Atto nomina del RUP;
11)Contratto di Appalto e/o di Fornitura;
12) Dichiarazione del titolare effettivo (per il relativo template vedi ALLEGATO 8);
13) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP/DEC (per il relativo template
vedi ALLEGATO 9);
14) Atti di nomina del Direttore Lavori/Direttore di esecuzione del contratto e del Coordinatore Sicurezza.
L’Atto di Riconducibilità è una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il soggetto attuatore predispone al fine di adempiere - a posteriori - agli obblighi connessi all’impiego delle risorse PNRR nel caso di procedure già svolte e spese già effettuate Nel caso prospettato [determina a contrarre o contratto specifico o altra documentazione amministrativo-contabile che non riporti tutti i richiesti riferimenti relativi al PNRR (come il titolo del progetto, la dicitura “finanziato dalla Unione Europea - NextGeneration EU”, il CUP, il logo della UE, etc.)], trattandosi di atti aventi diversa natura (atti amministrativi e sinallagmatici) è necessario procedere per come segue:
- in caso di determina a contrarre carente degli elementi di cui sopra è necessario sanare l'atto con
apposito provvedimento di rettifica/integrazione che richiami la Determina originaria;
- nel caso di contratto specifico occorre atto integrativo/rettificativo sottoscritto tra le stesse parti idoneo a sanare la carenza;
- in caso di "altra documentazione amministrativo-contabile" è necessaria una valutazione caso per
caso in funzione della natura della documentazione stessa.
Inoltre, si rimanda anche alle linee guida ministeriali pubblicate a Novembre 2023, al seguente link:
https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5835&area=PNRR-Salute&menu=missionesalute&tab=3
Le dichiarazioni di riconducibilità devono essere caricate per ogni fattura e/o provvedimento che non presenti gli elementi minimi richiesti e che, tuttavia, sia finanziato nell'ambito del PNRR. Può essere redatto un unico documento che riporti l'indicazione di tutte le fatture e/o atti giuridici per cui è necessaria la riconducibilità. Fermo restando che per quanto riguarda le fatture si fa presente che nella casistica in cui il fornitore abbia emesso una fattura che non riporti l’indicazione di alcuni elementi indicati alle pagine 63-64, paragrafo 12.5 “Documenti a supporto della rendicontazione” di cui alla Guida Pratica ReGiS possono presentarsi due distinte fattispecie:
- qualora non siano decorsi i termini utili previsti dall’articolo 26 del D.P.R. 633/72, potrà essere emessa una nota credito ed emissione di una nuova fattura contente anche i dati/informazioni mancanti;
- qualora risultino decorsi i termini utili previsti dall’articolo 26 del D.P.R. 633/72, il Legale Rappresentante del fornitore (società emittente della fattura) dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante la piena riconducibilità della/e fattura/e emessa/e al progetto finanziato dal PNRR, inserendo gli elementi mancanti, così come indicati al paragrafo 12.5 della Guida Pratica ReGiS".
In virtù del DL 34/2020, per la rendicontazione dei progetti c.d. in essere ossia che sono rientrati nei finanziamenti previsti per la Missione 6 Salute PNRR, e che abbiano i CUP presenti sul sistema ReGiS, debbono essere rispettate sia le norme specifiche del finanziamento del progetto sia quelle nazionali ed europee relative agli obblighi PNRR.
Tale obbligatorietà discende direttamente dall'inserimento dell'investimento M6.C2 - 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN c.d. progetti in essere nell'ambito del PNRR, di conseguenza, anche tramite atto di riconducibilità, si impone, ove applicabile, tra l’altro il rispetto dei principi trasversali ed anche l'utilizzo dei quattro loghi previsti, tra cui quello del NGEU riportante la specifica "Finanziato dall'Unione Europea".
Si coglie l’occasione, infine, per ricordare l’emanazione delle linee guida ministeriali: https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5835&area=PNRR-Salute&menu=missionesalute&tab=3
Tutte le dichiarazioni semplici o in forma di DSAN, le richieste e gli allegati previsti vanno firmati digitalmente, alternativamente in formato PAdES o CAdES, con natura del file in formato pdf. La rendicontazione di spesa e di pagamento inserita nel rendiconto (fatture, cedolini, mandati, bonifici ecc.) non va firmata digitalmente.
Il quadro economico deve essere coerente con l'importo totale del progetto ammesso a finanziamento; pertanto è possibile alimentare la voce "00307 - imprevisti" o la voce "00300 - Altro" con l'eccedenza data dal ribasso di gara. Si consiglia, altresì, di non superare del 10% dell'importo totale del Quadro Economico la voce "00307 - imprevisti".
Per quanto riguarda la documentazione di interesse va utilizzato l’allegato 5 "Check List”. La dichiarazione in argomento è da utilizzare per le fatture non conformi a tutti i requisiti PNRR e quindi per tutte quelle fatture che non presentino gli elementi minimi richiesti tra cui rientra anche il CUP e gli estremi identificativi del contratto di riferimento che a pena di nullità deve riportare il CUP ed essere riconducibile al finanziamento a valere sui fondi PNRR. Ad ogni buon conto, si precisa che nella casistica in cui il fornitore abbia emesso una fattura che non riporti l’indicazione di alcuni elementi riportati alle pagine 63-64, paragrafo 12.5 “Documenti a supporto della rendicontazione” di cui alla Guida Pratica ReGiS, possono presentarsi due distinte fattispecie:
1) qualora non siano decorsi i termini utili previsti dall’articolo 26 del D.P.R. 633/72, potrà essere emessa una nota credito ed una nuova fattura contente anche i dati/informazioni mancanti;
2) qualora risultino decorsi i termini utili previsti dall’articolo 26 del D.P.R. 633/72, il Legale Rappresentante del fornitore (società emittente della fattura) dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante la piena riconducibilità della/e fattura/e emessa/e al progetto finanziato dal PNRR, inserendo gli elementi mancanti, così come indicati al paragrafo 12.5 della Guida Pratica ReGiS".
Come specificato con e-mail dell’Ispettorato Generale per il PNRR Ufficio III – Monitoraggio PNRR del 2 novembre 2023, lo stato di progetto pari a "concluso" si popola automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto.
Sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Unità di missione, al fine della redazione della relazione di certificazione e relativa check list di verifica dei requisiti minimi, in via ordinaria, conviene di indirizzare i Soggetti Attuatori alla selezione di una specifica figura professionale tecnica e autonoma, che sia esterna ai Soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dei progetti, reclutata solo ed esclusivamente con l’obiettivo di stilare la relazione.
Gli oneri derivanti dalla suddetta prestazione, ove ricompresi all’interno del quadro economico del progetto, previa fattura, potranno essere riconosciuti e successivamente rendicontati alla voce: Spese Tecniche, secondo le condizionalità previste per il PNRR.
Tuttavia, accertata la sussistenza delle caratteristiche di indipendenza, l’Azienda potrà far redigere la relazione di certificazione e relativa check list di verifica dei requisiti minimi, dal Collegio sindacale. Sarà necessario fornire l’atto di nomina anche del Collegio sindacale, con specifica del componente (es: Presidente) incaricato alla firma della relazione di certificazione e della check-list di verifica dei requisiti minimi del bando prevista dalla convenzione relativa ai progetti di ricerca PNRR. L’atto di nomina dovrà avvenire nel rispetto delle modalità disciplinate dall’art. 2404 del codice civile.
La compilazione del Piano dei costi è da intendersi per competenza. L’importo realizzato è riconducibile all’attività realizzata nell’anno di riferimento, generalmente riferibile all’importo fatturato nello specifico anno (quindi data ricezione fattura e non data pagamento).
Si, il procedimento risulta corretto, purché tali dati rispettino le scadenze di Milestone e Target.
Si precisa che è in corso da parte dell'Amministrazione Titolare la cancellazione degli indicatori target non pertinenti. Nelle more di tale procedura, si invitano i Soggetti Attuatori a non alimentare gli indicatori target non coerenti (né nel valore programmato, né nel valore realizzato).
Nel merito è necessario distinguere due casistiche:
- in caso di "valore programmato" dell'indicatore target precompilato erroneamente dall'Amministrazione Titolare, tale errore deve essere segnalato all' Amministrazione Titolare che provvederà a verificare e conseguentemente aggiornare il campo;
- in caso di "valore programmato" dell'indicatore target precompilato erroneamente dal RUP, quest'ultimo può aggiornare tale valore in raccordo con il referente di Regione.
Nel caso in cui si intenda unicamente modificare i valori dei co-finanziamenti dell’intervento (ad esclusione di quanto assegnato dal FOI che viene aggiornato in automatico dal sistema successivamente al decreto di conferma dello stesso), è prevista una procedura semplificata, come dettagliata nella Guida Pratica ReGiS – allegato 10 “Procedura Rimodulazione Interventi” a cui si rimanda. Nella prima rimodulazione utile le modifiche dei co-finanziamenti dovranno essere comunicate all’Uff. I e recepite formalmente nei Piani Operativi (PO), attraverso il Tavolo istituzionale. Nelle more di tale adeguamento formale nei PO, l’Uff. II garantisce l’adeguamento in ReGiS degli importi (non RRF) aggiornati, mentre il RUP del progetto è tenuto a i) dettagliare nella sezione “Gestione Fonti” le ulteriori fonti di finanziamento aggiuntive dell’intervento; ii) aggiornare la sezione "Cronoprogramma/Costi".
Le Economie vanno inserite nel corso della vita del progetto, tenendo tuttavia in considerazione la presenza di eventuali rimodulazioni in corso a supporto delle altre progettualità previste dalla stessa linea di investimento.
Come specificato dalla GUIDA PRATICA PER IL CARICAMENTO DI INFORMAZIONI SU REGIS, PER I PROGETTI PNRR A REGIA RELATIVI AGLI INVESTIMENTI DELLA MISSIONE 6 – SALUTE nella procedura di aggiudicazione il Soggetto attuatore fornisce le informazioni relative a:
- Procedura di Aggiudicazione;
- Elenco subappaltatori e componenti RTI.
Tramite la funzionalità “Carica documentazione” si dovrà effettuare l’upload in un unico file zip della seguente documentazione:
1. determina a contrarre, o atto equivalente;
2. relazione a firma del Responsabile del Procedimento con la quale si attesti che il progetto posto a
base di gara è conforme al CUP ammesso a finanziamento.
3. contratto di affidamento lavori sottoscritto/ODA -Ordinativi diretti;
4. check list di “Verifica di affidamento” e Attestazione verifiche affidamento;
5. check list verifica principio DNSH;
6. l'autodichiarazione del titolare effettivo;
7. la visura camerale;
8. verifica sull’assenza di conflitto di interessi a firma dell'appaltatore.
Se gli investimenti pubblici sono finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc, in linea con la deliberazione di ANAC n. 122/2022 il Cig ordinario è necessario anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. A seguito del D.L. 13 del 2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”) è stata introdotta una eccezione, prevedendo all’art. 5 co.5 che il CIG ordinario sia obbligatorio per gli appalti PNRR-PNC di importo superiore a 5.000 euro. Pertanto, non vige l’obbligo per gli appalti di importo inferiore. Per questi ultimi però è sempre richiesta l’indicazione del codice CUP al momento della richiesta dello Smart CIG, così da consentire ugualmente la tracciabilità di tutti i CIG legati al PNRR. Il 10 gennaio 2024 il presidente dell’ANAC ha comunicato norme transitorie per I mini – acquisiti sotto i 5.000 euro: il CIG su piattaforme certificate slitta al 1° ottobre 2024 (opportuna decisione dell'ANAC) Fino al 30 settembre 2024, la piattaforma ANAC potrà essere utilizzata anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
L’errore è dovuto al fatto che deve esserci perfetta identità fra l’importo totale del progetto, il valore riportato nella sezione Piano dei costi e quello riportato nella sezione Quadro economico.
Si, è corretto procedere con l’aggiornamento del Piano dei Costi, tenendo a mente che il pianificato non fatturato entro l'anno di riferimento deve essere ri-pianificato nelle annualità successive.
Si, è opportuno anagrafare sul sistema informativo ReGiS - Tile Anagrafica Progetto - Sezione Soggetti Correlati, anche le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, in qualità di "destinatari finali", essendo le stesse beneficiarie della realizzazione dei progetti di digitalizzazione.
Nell’inserimento degli importi “realizzati” e “da realizzare”, si dovrà prestare attenzione ad includere tra i primi gli importi già realizzati nel corso dell’anno in questione e tra i secondi gli importi rimanenti da realizzare, in modo che il totale dei due corrisponda all’importo complessivo previsto per l’anno in questione. Se ad esempio nell'anno 2022 l'importo da realizzare è pari a 150.000 euro, ma a fine anno è stato realizzato solo 50.000 euro, occorre inserire come importo realizzato 50.000 euro e riprogrammare i restanti 100.000 euro nelle annualità successive per quanto di competenza. Si evidenzia che la somma tra l’ammontare degli importi imputati nella colonna “da realizzare” e l’ammontare degli importi imputati nella colonna “realizzato” deve coincidere con il valore complessivo del finanziamento (RRF + altre fonti).
Bisogna considerare la competenza del solo semestre di riferimento. Infatti, visto che si tratta di un indicatore di flusso, 1 FTE sarà conteggiato come tale solo in rapporto a quel semestre. Ogni semestre, pertanto, si andrà a sovrascrivere l’informazione sul valore programmato; ciò anche al fine di evitare un approccio diverso tra il calcolo del valore programmato e del valore realizzato.
Ai fini della valorizzazione dell’indicatore comune, occorre considerare tutto il team di ricerca, includendo sia i ricercatori già contrattualizzati in fase di proposta, sia del nuovo personale contrattualizzato per il progetto di ricerca in questione.
Trattandosi di un indicatore di Flusso, il "valore realizzato" dell'indicatore comune deve essere implementato pari a "1" nel mese di attivazione del contratto 100% FTE. Nei mesi successivi deve essere implementato pari a "0".
Possono essere inclusi nel conteggio anche i ricercatori non contrattualizzati al 100% sul progetto, “convertendoli” in equivalente a tempo pieno.
Nel caso di contratti già attivi, l'indicatore andrà valorizzato a partire dal momento effettivo in cui il ricercatore dedica la sua attività al progetto di ricerca in questione.
La rimodulazione del PNRR ha comportato, per alcune misure, la previsione di un differimento, in via prudenziale, dei termini di scadenza di determinati obiettivi e la rimodulazione del Target (EU) minimo da raggiungere a livello nazionale, al fine di garantire da parte dell'Europa l’erogazione delle risorse RRF previste a livello nazionale per la Missione 6. A tal proposito, si sottolinea che per i Soggetti attuatori resta ferma la pianificazione, in termini, in particolare, di interventi e di tempistiche, indicata nei Piani operativi regionali/provinciali allegati ai Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS). Pertanto, eventuali rimodulazioni, concernenti gli specifici interventi, le risorse o il differimento delle scadenze, dovranno essere definite con le Regioni e le Provincie autonome, dietro espressa motivazione, secondo la procedura prevista dal CIS medesimo, tramite la valutazione del Nucleo Tecnico e l'approvazione da parte del Tavolo Istituzionale.
L'utilizzo delle Linee Guida adottate dal Ministero della Salute a novembre 2023 in materia di comunicazione/informazione (https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5835&area=PNRR-Salute&menu=missionesalute&tab=3) deve essere garantito per tutte le azioni di informazione e/o comunicazione successive alla emanazione delle suddette Linee Guida. Pertanto, si suggerisce di garantire l'aderenza alle stesse di tutta la documentazione concernente il PNRR, ivi inclusi gli atti amministrativi interni all'Ente ovvero le convenzioni che regolano i rapporti fra DI e Unità operative.
Come specificato con email dell’Ispettorato Generale per il PNRR Ufficio III – Monitoraggio PNRR del 2 novembre 2023, a fronte dei precedenti sei stati (Da Attivare, Non Avviato, Avviato, In Esecuzione, Concluso e Cancellato) ve ne sono ora disponibili soltanto quattro (Da Attivare, In Corso, Concluso e Cancellato);
Il nuovo stato In Corso è stato associato - centralmente - a tutti i Progetti che precedentemente si trovavano in uno dei seguenti stati: Non Avviato, Avviato e In Esecuzione;
I nuovi stati non sono modificabili manualmente dal Soggetto Attuatore, in particolare:
a. Lo stato Da Attivare viene attribuito al Progetto - di default - nello stesso momento in cui viene censito a sistema dall’Amministrazione titolare. Un Progetto che si trova in tale stato non può essere gestito in modifica dal Soggetto Attuatore;
b. Lo stato In Corso accoglie tutti i Progetti che possono essere gestiti in modifica dal Soggetto Attuatore in quanto l’Amministrazione titolare ha attivato il Progetto attraverso la funzionalità “Progetto-Crea”;
c. Lo stato Concluso si popola automaticamente alla compilazione della “data fine effettiva” del Progetto;
d. Lo stato Cancellato accoglie tutti i Progetti che, per varie vicissitudini, l’Amministrazione titolare ha deciso di espungere dalla Misura. Rientrano in questo stato anche i progetti che l’Ufficio di Monitoraggio dell’IG-PNRR ha tracciato come revoche, rinunce o cancellazioni sul DIPE.
Ad esito della negoziazione tenutasi con la Commissione Europea per la proposta di modifica del Piano della Missione 6 Salute, per la linea di investimento in questione sono stati ammessi gli strumenti per gli appalti messi a disposizione da Consip - in aggiunta a quelli già sottoscritti entro il 31 dicembre 2022, come pure Mepa/SDAPA, per gli acquisti ancillari.
Tuttavia, gli 85 lotti messi a disposizione da Consip nel mese di dicembre 2022 dovranno essere prioritariamente utilizzati e il Soggetto attuatore dovrà ricevere
e formale autorizzazione da UMPNRR per ricorrere alle procedure extra M6C2-7.
Ove sia stata verificata la saturazione degli 85 lotti succitati, sarà concesso nulla osta a procedere, avendo identificato ulteriori Accordi Quadro Consip a pari tipologia di beni e servizi, valevoli per interventi PNRR.
In tutti gli altri casi risulta invece necessario inoltrate al RUC, per il tramite del Nucleo Tecnico del CIS, formale richiesta di autorizzazione a procedere per acquisti ancillari e/o richiesta di rimodulazione del POR attivando la procedura per rimodulazione del CIS/POR.
Per il sub investimento relativo alle Grandi apparecchiature sanitarie, la rimodulazione ha previsto il differimento della scadenza massima del target M6C2-6, sostituzione di almeno 3100 grandi apparecchiature sanitarie, da dicembre 2024 a giugno 2026, motivato in particolare dalla necessità di considerare i possibili lavori ancillari per l’installazione di alcune tipologie di grandi apparecchiature oggetto dell’obiettivo europeo. Qualora per puntuali motivazioni il cronoprogramma di uno specifico intervento necessiti del differimento della scadenza oltre dicembre 2024, è necessario procedere alla richiesta attraverso la procedura di rimodulazione prevista dal CIS, di cui all’art. 8 comma 1 lett. c).
Si veda Nota UMPNRR N. 4303 del 06.12.2023 e Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
La dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere acquisita e caricata sul sistema ReGiS per tutti i progetti finanziati, anche solo parzialmente, con fondi del PNRR. Pertanto, se per lo stesso progetto è previsto un co-finanziamento la dichiarazione del Titolare effettivo deve essere comunque acquisita e caricata.
La dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere aggiornata annualmente, fatte salve eventuali variazioni.
Si ricorda che possono essere destinate al fondo incentivi per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, e che tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Inoltre, l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche. Invece, la restante quota del 20% non può essere destinata al fondo innovazione, in quanto finanziata da fondi europei (cfr. art.113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici).
Gli enti che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare una parte non superiore ad un quarto dell'incentivo ai dipendenti di tale centrale.
Si conferma l'ammissibilità dell'incentivazione anche per tutti i procedimenti che hanno avuto o avranno data di inizio successiva al 30 giugno 2023 ed in tal caso trova applicazione quanto disposto dall'art 45 del Dlgs 36/2023. Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede, a differenza della previgente normativa, che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche è applicabile alla procedura di affidamento e non solamente all'appalto, estendendo, pertanto, la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure.
Secondo quanto disposto dall'art 45 del Dlgs 36/2023 gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
L’80 per cento delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
Si conferma a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021, l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" per tutti procedimenti di appalto antecedenti al 30 giugno 2023.
Si conferma, altresì, a valere sui fondi PNRR, entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021, l'ammissibilità dell'incentivazione di cui all'art. 45 del Dlgs 36/2023 per tutte le procedure aventi data di inizio successiva al 30 giugno 2023.
Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare le risorse finanziarie pari al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo corrispondente al 2% dell'importo sopra definito. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
La Stazione appaltante/Soggetto Attuatore potrà trovarsi in tre distinte circostanze:
a) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento è dipendente di altra Amministrazione.
In questo caso la stazione appaltante ha la necessità di sottoscrivere una specifica intesa con l’amministrazione di provenienza del dipendente selezionato per espletare l’attività che svolgerà attività all’interno dell’orario di lavoro.
La stazione appaltante/Soggetto Attuatore dovrà, quindi, rimborsare all’amministrazione di provenienza la quota di “incentivo” dovuta per la prestazione ricevuta andando ad alimentare il fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
b) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento è dipendente della Stazione appaltante/Soggetto Attuatore.
L'incentivo per funzioni tecniche sarà erogato secondo quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016 per le procedure iniziate antecedentemente al 30 giugno 2023 e secondo quanto disposto dall'Art 45 del Dlgs 36/2023 per le procedure iniziate in data successiva al 30 giugno 2023.
c) il soggetto che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento, dipendente di altra Amministrazione, agisce quale professionista.
In tale fattispecie il dipendente di altra amministrazione incaricato dell’attività, previo rilascio di apposita autorizzazione dall’amministrazione di provenienza, svolge l’attività in qualità di professionista.
Ai fini rendicontativi la documentazione contabile necessaria, è quella atta a comprovare la spesa effettivamente sostenuta per la prestazione ricevuta, ossia l’evidenza del pagamento a favore del professionista a fronte della specifica fattura presentata. (detta fattispecie, di fatto, rientra nella tipologia di cui al successivo p.to 3)
d) Prestazione di collaudo espletata da professionisti esterni.
In tale fattispecie, pur ribadendo l’ammissibilità della spesa a valere sui fondi PNRR, il soggetto esterno che agisce nell'ambito della procedura di appalto/affidamento svolge l’attività in qualità di libero professionista.
Ai fini rendicontativi la documentazione contabile necessaria, è quella atta a comprovare la spesa effettivamente sostenuta per la prestazione ricevuta, ossia l’evidenza del pagamento a favore del professionista collaudatore a fronte della specifica fattura presentata, la disposizione di liquidazione, l’atto di nomina, la documentazione volta alla selezione del professionista e la certificazione dell’espletamento delle attività.
Innanzitutto, occorre premettere che il D.M. n.77/2022 individua gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza territoriale, prevedendo per le Case della Comunità Hub l'obbligatorietà di includere la Continuità Assistenziale e Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe multiprofessionali (MMG, PLS, SAI, IFoC, ecc.). Lo stesso decreto stabilisce che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al presente decreto, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR.
Si ribadisce che per gli interventi della Missione 6, inserite nel perimetro del CIS/POR, dovranno essere garantiti gli interventi entro i tempi stabiliti e che le realizzazioni siano funzionanti e funzionali.
La realizzazione delle strutture deve essere coerente, salvo rimodulazioni, con il progetto di fattibilità presentato al UMPNRR tramite schede Agenas ed aderente ai requisiti minimi previsti dal DM 77/2022.
È possibile, per il soggetto attuatore, ricorrere ad ulteriori strumenti negoziali per l'acquisizione di accessori non previsti nell'ambito della convenzione principale. Tuttavia, occorre che accessori e componenti opzionali siano funzionali all'apparecchiatura oggetto dell'investimento, in coerenza con quanto previsto dal Piano operativo regionale, e in osservanza di quanto ammesso a finanziamento ed eccedente al costo per la fornitura del bene.
È possibile, ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, presentando istanza di rimodulazione del CIS/POR e/o Nulla Osta a procedere al RUC.
Si conferma la possibilità per il soggetto attuatore di utilizzare le eventuali economie rispetto all'importo indicato nel Quadro Economico ammesso a finanziamento, per accessori o lavori strettamente legati alla fornitura e posa in opera del bene oggetto di intervento, purché all'interno della medesima linea di investimento e previa comunicazione all’UMPNRR in sede di Nucleo Tecnico. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
Tenuto conto che le tabelle contenute nell'allegato 2 del POR sono seguite da una nota che ne presuppone la loro natura potenzialmente evolutiva, si conferma la possibilità - per il soggetto attuatore - di utilizzare l'importo ammesso a finanziamento ed eccedente al costo finale per la fornitura del bene, andandolo a destinare all'acquisto di accessori opzionali e funzionali all'apparecchiatura di riferimento.
È possibile, ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento, destinare ulteriori eventuali quote eccedenti ad acquisti di altre apparecchiature, ivi inclusi gli accessori, condividendo tale variazione in sede di Nucleo Tecnico.
È inoltre possibile presentare istanza di rimodulazione come indicato con nota 0002104 del 28/10/2022 per destinare eventuali quote eccedenti ad acquisti di ulteriori tecnologie, ad invarianza finanziaria della complessiva linea di investimento. Per ogni informazione dettagliata si rinvia alle Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2). DocsPA-UMPNRR-Protocollo: 0000603-27/02/2024.
L’indicatore comune deve essere alimentato a livello di ciascun CUP afferente al Progetto di Ricerca, pertanto, le utenze abilitate sui singoli CUP afferenti al Progetto di Ricerca in questione sono tenute a implementare l’indicatore comune con riferimento ai soli ricercatori che prestano la loro attività lavorativa presso la Unità Operativa di appartenenza.
Si rammenta la necessità, in via generale, di valorizzare l’indicatore comune RRFC08 entro il 10 gennaio (con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre dell’anno precedente) ed entro il 10 luglio (con riferimento il periodo 1° gennaio-30 giugno del medesimo anno).
Ai fini semplificativi, negli esempi seguenti si considera il team di ricerca fante capo a un unico CUP e quindi a un’unica Unità Operativa.
Esempio 1 rilevazione indicatore comune periodo gennaio – giugno 2023:
TEAM DI RICERCA
- n. 1 ricercatore contrattualizzato a tempo pieno da maggio 2023 per 12 mesi (solo una annualità di progetto) che dedica il 100% al progetto;
- n. 3 ricercatori dipendenti a tempo pieno che dedicano il 30% al progetto a partire dal mese di giugno 2023 fino a conclusione progetto;
- n. 1 ricercatore da contrattualizzare a settembre 2023 a tempo pieno che dedica il 50% al progetto fino a conclusione progetto;
- n. 1 ricercatore da contrattualizzare a febbraio 2024 a tempo pieno per 18 mesi che dedica il 100% al progetto;
VALORE PROGRAMMATO: 0,34 + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,49
Indicazioni operative:
Secondo quanto riportato nella scheda metodologica allegata alla circolare MEF-RGS 34/2022, “una persona a tempo pieno deve essere identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto e al suo livello di impegno in R&S”. Quindi, bisognerebbe rapportare la presenza programmata del ricercatore ai mesi lavorati nel semestre. Pertanto:
- n. 1 ricercatore contrattualizzato da maggio 2023 per 12 mesi (solo una annualità di progetto) ai fini del valore programmato pesa 1 * 2 mesi/6 mesi = 0,34.
- n. 3 ricercatori dipendenti a tempo pieno che dedicano il 30% al progetto a partire dal mese di giugno 2023 fino a conclusione progetto ai fini del valore programmato pesano ciascuno 0,3 * 1mese/6 mesi = 0,05.
- n. 1 ricercatore da contrattualizzare a settembre 2023 a tempo pieno che dedica il 50% al progetto fino a conclusione progetto ai fini del valore programmato pesa 0 in quanto la contrattualizzazione è prevista al di fuori del semestre di riferimento.
- n. 1 ricercatore da contrattualizzare a febbraio 2024 a tempo pieno per 18 mesi ai fini del valore programmato pesa 0 in quanto la contrattualizzazione è prevista al di fuori del semestre di riferimento.
VALORE REALIZZATO:
MESE E ANNO OSSERVAZIONI MDS
MAGGIO 20230,34 (1*2 mesi/6 mesi)Valore realizzato da alimentare nel mese di attivazione del contratto.
GIUGNO 2023 0,34 + 0,05 + 0,05 + 0,05 = 0,49 Valore riportato cumulativamente, tenendo conto del valore realizzato nel mese/mesi precedenti e dei nuovi contratti attivati nel mese di giugno 2023.
Nel merito, occorre verificare che il dato dei ricercatori contrattualizzati a maggio e giugno 2023 sia stato trasmesso nella rendicontazione relativa al primo semestre 2023, rapportata ai mesi di lavoro del semestre in proporzione; in caso ciò non sia avvenuto, si invitano i Soggetti Attuatori a rettificare il dato precedentemente trasmesso su ReGiS.
Secondo quanto riportato nella scheda metodologica allegata alla circolare MEF-RGS 34/2022, “Un posto di ricerca (FTE) può essere conteggiato una solta volta per periodo di rendicontazione. Un ricercatore (FTE) che occupa un posto con un contratto pluriennale dovrebbe essere conteggiato una volta per periodo di riferimento”.
Pertanto, è necessario contare i ricercatori (FTE) che in un determinato semestre hanno lavorato presso il centro di ricerca beneficiario del sostegno, in relazione al numero di ore trascorse a lavorare nella struttura sovvenzionata/utilizzando le apparecchiature sovvenzionate. È possibile conteggiare il medesimo ricercatore in più periodi di rendicontazione differenti, se effettivamente impegnati nel centro di ricerca beneficiario. In sintesi, ad ogni trasmissione occorre “ripopolare” l’indicatore con i precedenti ricercatori (se ancora occupati nella struttura di ricerca) e eventuali nuovi assunti.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda alle “Linee Guida per comprovare il raggiugimento del Target M6 C1 – 7 “Centrali Operative Pienamente Funzionanti”, sub-investimento 1.2.2-Centrali Operative Territoriali” come da documento allegato alla nota Prot. 0000259-26/01/2024-UMPNRR-UMPNRR-P condiviso con Regioni/Province Autonome il 26 gennaio 2024.
Si rimanda all'apposita sezione "Indicatori Target" delle Linee Guida ReGiS APPENDICE A - RICERCA BIOMEDICA, allegata al SIGECO. Nel merito, il valore programmato dell’indicatore è stato valorizzato ad 1 a livello di CUP Capofila da questa Amministrazione. Solo a compimento del relativo target, sarà compito del Soggetto attuatore inserire, per ogni CUP capofila del progetto di ricerca, il valore realizzato dell'indicatore target a 1 se, coerentemente con i meccanismi di verifica previsti dagli Operational Arrangements, sia stata prodotta la seguente documentazione probatoria che giustifichi il raggiungimento del target: - copie della ricevuta di ritorno della prima tranche di finanziamento; - elenco delle assegnazioni dei finanziamenti a programmi/progetti di ricerca comprensivo del riferimento al numero identificativo di ciascun programma/progetto e una breve descrizione del programma/progetto.
Ferma restando l'ammissibilità della spesa a valere sulle risorse RRF, la rendicontazione delle stesse si configura come aggiuntiva e parallela rispetto a quella prevista nei confronti della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ai sensi del D.L. n. 34/2020. Nel dettaglio, si specifica che la rendicontazione delle spese in parola, anche relativamente a quelle già sostenute, dovrà avvenire sul sistema ReGiS nel rispetto delle condizionalità PNRR.
La fonte del finanziamento del DL 34 non risulta variata mentre concorre al raggiungimento degli specifici milestone e target UE secondo quanto previsto dal CIS sottoscritto dalla Regione in attuazione delle disposizioni relative all'assenza di doppio finanziamento.
Il caricamento della documentazione fiscale, delle fatture, dei mandati di pagamento e di ogni altro giustificativo della spesa sostenuta deve essere effettuato, all'interno del rendiconto di progetto, all'atto della rendicontazionedelle spese. TalI adempimenti esulano, pertanto, dagli obblighi previsti dal D.L. n. 19/2024.
Ai sensi dell'art. 116 del DL 36/2023, il certificato di ultimazione lavori ovvero certificato di regolare esecuzione (nei casi in cui tale atto può sostituire quello di collaudo) emesso dal DL ha valore attestativo della compliance dei detti lavori ai documenti contrattuali ed attesta, pertanto, l'esaurimento delle lavorazioni finalizzate alla realizzazione dell'opera commissionata. Il collaudatore dovrà in ogni caso avere requisiti previsti dal Codice dei contratti che disciplina i lavori pubblici in funzione dell'importo complessivo delle opere e conformemente all’articolo 28, comma 1, lettera b) dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023. Rispetto al target M6C2-10 resta ferma la necessità di dare seguito a quanto previsto dagli Operational Arrangements del PNRR e in particolare il report redatto dall'ingegnere indipendente che attesti il coerente raggiungimento del traguardo in linea con quanto previsto dall'Annex alla CID. Seguirà nel merito specifica LG per comprovare il raggiungimento del target PNRR, in linea con quanto già effettuato per altre linee di investimento.
La decisione di fruire di una graduatoria aperta al posto della indizione di un nuovo concorso spetta all'amministrazione che dovrà valutarne l'opportunità. L'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 fa chiarezza ed è il riferimento attualmente valido per sostenere l'amministrazione nella decisione. In primo luogo non sussiste un "diritto all'assunzione da parte degli idonei". L'amministrazione infatti deve assumere una decisione organizzativa correlata ad una serie di parametri (bilancio, norme intercorse, etc.) ma potrà decidere di scorrere la graduatoria, anzichè effettuare un nuovo concorso, dando conto della circostanza per cui i posti residui possono essere coperti con gli idonei laddove i requisiti di questi siano conformi ai profili dei ruoli vacanti. Resta comunque la discezionalità dell'amministrazione di indire un nuovo concorso ma dando adeguata morivazione per non aver prescelto la via dello scorrimento.
Se il sistema ReGiS resistuisce il messaggio "Partita IVA/CF errato o non presente" una volta che si cerca di creare il Business partner estero si prega di contattare l'assistenza.
Ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle modalità di selezione e contrattualizzazione della risorsa assunta, in sede di rendicontazione deve essere rendicontato l'intero ammontare del contratto corrisposto. Ciò premesso, in sede di rimborso potrà essere riconosciuta la sola quota relativa alle risorse RRF.
Relativamente alla documentazione probatoria si rappresenta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, questa deve contenere:
- Convenzione (per la rendicontazione dei ricercatori aggiuntivi);
- Tutta la documentazione, direttamente o indirettamente, collegata alla procedura di selezione (in caso dei ricercatori secondari);
- Contratti;
- Cedolini
Ogni altra documentazione ritenuta utile in ragione di particolari specificità
L'indice H è un criterio per quantificare la prolificità e l'impatto scientifico di un autore, basandosi sul numero sia di prubblicazioni sia di citazioni ricevute. Esso, dunque, può essere sia un requisito minimo richiesto per la partecipazione ad una selezione sia un criterio per attribuire punteggio durante la selezione. Va perciò valutato come indispensabile ai fini della sostituzione.
Il Soggetto attuatore-beneficiario può dare evidenza in qualsiasi momento delle spese sostenute per le attività progettuali caricando in ReGiS, nella sezione “gestione spese” di cui alla “anagrafica di progetto”, sia i documenti riferiti alle procedure sia i giustificativi di spesa e pagamento per i successivi controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti ed in aderenza alla Circolare RGS 30/2022-16/2023-13/2024.
Ciò premesso, come indicato sia nella Convenzione sia nella Guida Pratica per l'intervento in argomento, il Soggetto attuatore-beneficiario deve inoltrare la formale rendicontazione delle spese volte a supportare le richieste di pagamento, attraverso la redazione di un "rendiconto di progetto" allo scadere dei 12 e dei 24 mesi. E’ fatta salva l'eventuale proroga di 6 mesi concessa secondo le modalità previste nella convenzione.
Al rendiconto di progetto, dovrà essere allegata la relazione tecnico-scentifica, preventivamente approvata dalla alla Direzione Generale della Ricerca ed Innovazione in Sanità (DGRIC), alla quale andrà inviata per il tramite del portale Workflow, non oltre trenta (30) giorni dal suddetto termine.
Ad avvenuta approvazione del rendiconto il Soggetto attuatore potrà presentare formale richiesta di rimborso extra-sistema inviando all’indirizzo PEC PNRR@postacert.sanita.it la documentazione prevista.
Si rimanda alle modalità di impostazione del bilancio aziendale, non di competenza di questi uffici.
Si rimanda alla nota protocollo 0002104-28102022-UMPNRR del 28/10/2022, per le procedure di rimodulazione.
Ai fini della compilazione della sezione "Iter di progetto - fase aggiudicazione" si conferma l'indicazione fornita attraverso le LG rese disponibili a tutti i Destinatari istituzionali di inserire come data inzio il giorno successivo alla data di scadenza del primo bando di ricerca, mentre come data fine la data di sottoscrizione del decreto direttoriale con il quale i progetti di ricerca sono stati ammessi a finanziamento. Pertanto nel caso specifico la sezione "procedura di aggiudicazione" riferita a un acquisto avvenuto successivamente alla data del suddetto decreto, non risulterà direttamente correlata all'iter di progetto.
Si evidenzia che deve esserci perfetta identità fra l’importo totale del progetto, il valore riportato nella sezione Piano dei costi e quello riportato nella sezione Quadro economico. La Regione, ferma restando la necessità di garantire opportuna rimodulazione attraverso il Nucleo Tecnico e il Tavolo istituzionale del CIS, come noto, per garantire il tesmpestivo allineamento in ReGiS delle risorse aggiuntive in cofinanziamento con risorse proprie, può attivare con Ufficio 2 la procedura semplificata tramite l'invio del template opportunamente compilato.
È possibile presentare ordinaria richiesta di rimodulazione per acquisto tecnologie in overbooking rispetto alle sole tipologie previste dal CIS.
Le modalità di rendicontazione sono esplicitate nelle Linee Guida specifiche. Non sono ammessi ai fini della successiva rendicontabilità a CE, attestazioni di smaltimento differenti dal Certificato di Smaltiento.
La tipologia di areazione è disciplinata dalla normativa vigiente per la finalità d'uso del locale.
A partire dall'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti emanato con il decreto legislativo 36/2023 ex art. 7 per i nuovi affidamenti in house, al fine di garantire gli adempimenti agli obblighi di comunicazione in favore di ANAC per le finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza, a differenza della normativa precedente, è prevista la tracciatura puntuale degli stessi. Pertanto, risulta necessaria l’acquisizione di un CIG. Per ogni dettaglio si vedano le informazioni indicate nelle FAQ operative di Anac https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici.
Per quanto concerne gli affidamenti in house effettuati prima della nuova normativa degli appalti, il soggetto attuatore, pur non essendo assoggettato all’obbligo di acquisizione di un CIG, deve garantire opportuna tracciatura dell’affidamento attraverso il sistema informativo ReGiS. Occorrerà accedere alla tile “Anagrafica progetto”, sezione "Procedura aggiudicazione", e aggiungere la procedura “manualmente”, senza richiamo all’interoperabilità, selezionando nel campo “Se CIG assente – Estremi Atto di Rif.” la motivazione “017 – DLGS 50/2016 – Regime speciale degli affidamenti in house”, attribuendo un “codice procedura” univoco riferito a quest’ultimo (es. codice protocollo) e allegando apposita documentazione a supporto.
Per quanto concerne i rapporti tra la Regione e la Società in house, si ricorda la necessità di indicare sul sistema ReGiS anche le procedure di aggiudicazione, con relativa attestazione, riferite alle acquisizioni effettuate dall'in house nell'ambito dell'affidamento con la Regione. Tale modalità garantisce l’espletamento di tutte le necessarie attività di controllo, tra le quali l'assenza di conflitto di interessi e la sussistenza degli altri elementi collegati al principio di tracciabilità. Dovranno essere dunque acquisiti in ReGiS anche i CIG, associati al CUP del progetto, tramite interoperabilità.
I pagamenti e le fatture dovranno essere caricati sul sistema informativo, limitatamente al rapporto con la società in house. Su di essi avranno luogo le attività di rendicontazione per le finalità di rimborso.
No, è ammesso il noleggio o il leasing purché lo stesso abbia una durata minima di 3 anni e siano poste a carico del progetto unicamentele quote annuali relative al periodo previsto di realizzazione delle attività progettuali, pari al periodo di durata del progetto al netto di eventuali proroghe.
Non sono ammessi costi relativi a spese ritenute ordinarie e non specificatamente orientate al raggiungimento di milestones e target.
Nel caso di interventi privi di impatto strutturale dovrà essere prodotta l'attestazione DNSH specificando all'interno della scheda corrispondente la non applicabilità con annesse motivazioni. Parimenti potrà essere prodotto l'ape disponibile con allegato di specifica rispetto all'invarianza delle condizioni ambientali per la tipologia di interventi effettuati.
Dovranno essere garantiti i servizi minimi correlati alla telemedicina secondo quanto largamente chiarito nelle riunioni specificatamente indette dall'UMPNRR.
Si rimanda alla consultazione della nota circolare della DGRIC, Prot. n.3454 del 23 dicembre 2022, rappresentando che alla luce delle criticità riscontrate da diversi DI, per i ricercatori “under 40 to hire” il parametro dell’H-index non è obbligatorio per l’eleggibilità della ricercatore da sostituire.
In ragione della particolarità della richiesta, sono in corso approfondimenti di concerto con l'Ispettorato Generale per il PNRR.
E' necessario nel caso rappresentato adeguare il CUP in ReGiS includendo la quota di cofinanziamento con risorse regionali. La Regione, ferma restando la necessità di dare evidenza della copertura finanziaria attraverso atto regionale in fase di istanza richiesta di rimodulazione tramite Nucleo Tecnico e il Tavolo istituzionale del CIS, come noto, per garantire il tesmpestivo allineamento in ReGiS delle risorse aggiuntive in cofinanziamento con risorse proprie, può attivare con Ufficio 2 la procedura semplificata tramite l'invio del template opportunamente compilato.
Non è strettamente necessario inserire in Regis gli Atti Costitutivi, la sezione su Regis dove caricare tali documenti è " Info Società".
Come esplicitato nelle "Linee Guida per la Determinazione dei costi e per la Rendicontazione delle spese, Il destinatario istituzionale e/o Unità operativa Capofila, ai fini dell’erogazione del finanziamento, deve trasmettere al Ministero la rendicontazione economica corredata da una relazione di certificazione rilasciata da un Revisore esterno indipendente, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti richiesti e redatta in lingua inglese ed in italiano da parte di soggetti qualificati all’Audit a livello europea, che certifichi la correttezza della procedura di spese, la completezza della documentazione in base alle disposizioni del bando e alle norme nazionale e a quelle europee. La verifica finanziaria preventiva deve essere fornita secondo quanto indicato dall'art. 8 co. 2 della convenzione al momento della rendicontazione finale. I relativi costi possono essere inclusi nel quadro economico del progetto a valere sulla voce di costo "Overhead".
La Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che hanno esercitato un ruolo con potere discrezionale sulle procedure adottate durante la realizzazione del porogetto.
Qualora l'Unità Operativa preveda esclusivamente il ricorso al self financing e fosse stata prevista in sede di convenzionamento, è necessario ricevere da parte del Destinatario Istituzionale i dettagli del CUP correlato al CUP Master della Capofila con quota RRF pari a zero. Nel caso in cui non fosse prevista dalla Convenzione non risulterà necessario acquisire il CUP dell'Unità Operativa self financing.
Per il seguente quesito è necessario rivolgersi alla competente Direzione Generale della Ricerca.
Si rimanda all'adesione alla Circolare RGS 4/2022 e relativa presentazione esplicativa ove si rileva che: i costi per l’espletamento delle attività previste dall' ll’Unione europea.articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 di seguito esplicitate non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. Unione europea.articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241: attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.
Come precisato con nota UMPNRR prot. n. 4303-06/12/2023, la rimodulazione intervenuta sugli obiettivi della Missione 6:Salute non si traduce in un'automatica modifica della programmazione concordata con le regioni e le provincie autonome attraverso i CIS sottoscritti. In via generale, confermando l’attuale programmazione dei CIS, si rappresenta, conseguentemente, che solo per motivate e comprovate esigenze sollevate da parte del soggetto attuatore, da valutare in sede di Nucleo Tecnico, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. c) del CIS, previa approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, potranno essere concordate le rimodulazioni degli specifici interventi a livello regionale/provinciale, all’interno dei vincoli nazionali previsti.
Con riferimento al sub-investimento M6C1I1.2.2.3 “COT – Device”, si rileva che è possibile ricevere i device attraverso consegne plurime, effettuate in date differenti. Per tale ragione, all’interno della Tile “Anagrafica di progetto_Iter di progetto” del sistema informativo ReGiS, con riferimento alla fase “Esecuzione fornitura”, possono essere correttamente valorizzate la “Data effettiva Inizio attività” con la data riferita al primo Documento di Trasporto e la “Data effettiva Fine attività” con la data dell’ultimo Documento di Trasporto.
Nella tile "Anagrafica progetto", sezione "Soggetti correlati", occorre cliccalre sul tatso "modifica" in basso a destra e il tasto "Aggiungi" che comparirà in prossimità della relatova sezione. Dopodichè si aprirà una schermata, nella quale occorrerà selezionare "Codifce Fiscale italiano" dal campo "Tipo"; inserire il relativo C.F. all'interno del campo "C.F/P.Iva Soggetto Correlato", assicurandosi della sua correttezza, altrimenti il sistema non lo recpirà; selezionare "2-Destinatario finale" dal campo "Ruolo". Nessun'altra informazione dovrà essere inserita. Se la criticità persiste, si consiglia di aprire un ticket tramite il sistema ReGiS, tile "Assistenza".
Qualora si ritenga di associare al progetto un'ulteriore fonte di finanziamento (nel caso di specie relativa alla FAD), sarà necessario procedere ad una modifca dell'importo totale del CUP. Nel merito, nel caso in cui si intenda unicamente modificare i valori dei co-finanziamenti dell’intervento, è prevista una procedura semplificata, dettagliata nella Guida Pratica ReGiS – allegato 10 “Procedura Rimodulazione Interventi” a cui si rimanda. Nella prima rimodulazione utile le modifiche dei co-finanziamenti dovranno essere comunicate all’Ufficio I di questa Struttura e recepite formalmente nei Piani Operativi (PO), attraverso il Tavolo istituzionale. Nelle more di tale adeguamento formale nei PO, l’Ufficio II garantisce l’adeguamento in ReGiS degli importi (non RRF) aggiornati, mentre il RUP del progetto è tenuto a i) dettagliare nella sezione “Gestione Fonti” le ulteriori fonti di finanziamento aggiuntive dell’intervento; ii) aggiornare la sezione "Cronoprogramma/Costi". Si ricorda, infine, che deve esserci perfetta identità fra l’importo totale del progetto riportato nella sezione "Fonti di finanziamento" della Gestione Costi, il valore riportato nella sezione sezione Piano dei costi del Cronoprogramma/Costi e quello riportato nella sezione Quadro economico del Cronoprogramma/Costi.
Si conferma che il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo ha una valenza tecnica.
Si chiarisce che la documentazione richiamata nella sezione "Riepilogo set documentale richiesto per comprovare il raggiungimento del target" delle Linee Guida ricomprende la totalità della documentazione che deve essere presente in ReGiS. Questa sarà utile sia per le attività di rendicontazione della spesa sia per le attività di rendicontazione del target.
Premesso che tutta la documentazione richiamata andrà caricata nelle apposite sezioni di cui all'anagrafica del progetto di riferimento si precisa che, i documenti richiamati nella LG dovranno essere inseriti anche nella sezione indicatore di Target e che solo al termine è possibile valorizzare lo stesso ad 1.
Si, in caso di smaltimento è sufficiente il relativo certificato secondo le regole previste dalla normativa vigente per la tipologa di apparecchiatura.
La richiesta viene presa in carico. E' in chiusura istruttoria l'emanazione dell'aggiornamento del Si.Ge.Co
Si precisa che per quanto riguarda la sezione "mandato", essendo la stessa editabile può essere inserita la dicitura "Pagamento forfettario". Invece, per quanto rigurda la "data pagamento" può essere inserita quella di caricamento in ReGiS.
Il Soggetto Attuatore, fatto salvo il limite entro il 90% a valere per i SAL, può presentare in qualsiasi momento un rendiconto di progetto.
A seguito dell'approvazione del rendiconto di progetto da parte dell'Amministrazione Titolare, il Sogetto Attuatore potrà presentare formale istanza di erogazione a titolo di rimborso/saldo per tutto l'importo approvato a rendiconto. Con riferimento all'esempio, ponendo che l’importo ricevuto in anticipazione sia pari a 100, qualora venga approvato un rendiconto per spese pari a 120, il Soggetto Attuatore vedrà rimborsati 120.
Per quanto riguarda i progetti afferenti alla sub-linea di investimento M6C2I1.1.1.2 - Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020)", risulta necessario garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in ReGiS , si precisa che le rimodulazioni devono intervenire attraverso il competente Ufficio 7 della DGPROGS e che ai fini dell'allineamento in ReGiS degli importi e dei target dei progetti (numero di posti letto in terapia intensiva, in terapia semi-intensiva, e interventi di ristrutturazione di Pronto Soccorso), è necessario fornire il template opportunamente compilato fornito ai soggetti attuatori File DL34_Template_Rimodulazione adeguametno REGIS_v.1.0.
Si richiama la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto: “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori (..)” con la quale furono adeguati i contenuti alle previsioni della Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023 e relativi allegati di competenza dei Soggetti Attuatori, di cui si allega per utilità alla presente:
- Format di “Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara”
Ad integrazione si invita alla consultazione della la Circolare RGS n. 13 del 28 Marzo 2024 avente ad oggetto “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni titolari di Misura e dei Soggetti attuatori - Appendice tematica La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”.
In adesione a quanto previsto nel par. 5 delle Linee Guida di cui alla Circolare RGS n. 13 del 28 Marzo 2024 e quanto previsto nello specifico nei par. 5.1.3.3 delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” emanate dall’Ispettorato Generale per il PNRR con Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 così come integrate con Circolare RGS 16 del 14 aprile 2024.
Il sistema ReGiS non consente più di eliminare gli allegati caricati a sistema. Occorrerà quindi procedere al caricamento del nuovo file, conferendogli un titolo che renda evidente si tratti di una una versione più recente del medesimo Allegato.
Secondo quanto indicato nella nota di accompagnamento delle Linee Guida di digitalizzazione DEA 1454 del 18/04/2024 il termine per il raggiungimento del Target PNRR M6 M6C2I1.1.1.1 Digitalizzazione DEA I° e II° livello è fissato a T3 2025 in linea con gli impegni assunti all'interno dei Piani operativi (PO) allegati ai CIS. Tale scadenza implica l'avvenuto caricamento in ReGiS della documentazione probatoria completa comprensiva degli atti aziendali e regionali, nonchè della relazione dell'esperto indipendente. Si palesa pertanto la necessità di concludere le attività di digitalizzazione con congruo anticipo nel trimestre precedente (T2 2025) in linea con il GANTT presente all'interno dei PO regionali/provinciali.
Premesso quanto riportato nelle Linee Guida per l’Attuazione del FSE 2.0 ed integrazioni successive, va considerato che è richiesto che i documenti rispettino determinati standard (HL7 CDA2 e PaDES) ed anche la non ordinarietà della spesa per l’acquisto dei device e del collegato costo di servizio di firma elettronica. Di conseguenza, la spesa si può ritenere ammissibile alla rendicontazione a valere sui fondi PNRR. Tuttavia, saranno ammissibili i soli costi di acquisto sostenuti durante l’orizzonte temporale dell’intervento PNRR di riferimento e le spese collegate al servizio, successive a quelle sostenute per la prima attivazione, non saranno rendicontabili a valere sulle risorse del Piano. Inoltre, affinché la spesa sia rendicontabile, dovrà essere garantita la corretta acquisizione e conservazione da parte dei Soggetti attuatori (Regioni/Province Autonome) dei documenti a garanzia della tracciabilità della consegna dei device operativi al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta assegnatari, coinvolti nell'attuazione della linea d'investimento. In sede di "Rendicontazione di Progetto", il Soggetto attuatore dovrà caricare sul sistema informativo ReGiS, un’apposita dichiarazione nella quale si attesti la corretta conservazione documentale sapendo che questi ultimi potranno essere soggetti a successivo controllo da parte dell’Amministrazione titolare dell’intervento.
Sono ammissibili qualunque tipologia contrattuale prevista per l’Ente di afferenza secondo la normativa vigente in materia. Si rappresenta che alla voce “Researcher’s contracts” vanno rendicontate esclusivamente le spese per il reclutamento dei ricercatori fino ad un massimo di €40.000,00/anno per singolo ricercatore come previsto dal bando; eventuali tipologie contrattuali superiori a questo importo potranno essere integrate a carico dell’Ente di afferenza.
Sono ammissibili qualunque tipologia contrattuale prevista per l’Ente di afferenza secondo la normativa vigente in materia. Si rappresenta che alla voce “Researcher’s contracts” vanno rendicontate esclusivamente le spese per il reclutamento dei ricercatori fino ad un massimo di €40.000,00/anno per singolo ricercatore come previsto dal bando; eventuali tipologie contrattuali superiori a questo importo potranno essere integrate a carico dell’Ente di afferenza.
Si, è possibile. Solo a titolo gratuito nelle ore non dedicate alla ricerca, e in ogni caso, la spesa non potrà essere rendicontata sui fondi del progetto PNRR.
Il template da utilizzare per la relazione scientifica è disponibile sul portale Workflow della Ricerca.
Come indicato nel paragrafo 2 "Attrezzature (Equipment – leasing, rent and buying) [Art. 10, comma 3, lett. b.; comma 8, lett. g)]", di cui al documento "LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE", le attrezzature scientifiche utilizzate per la realizzazione del progetto, siano esse acquisite ovvero in noleggio/leasing, devono essere rispondenti alle linee guida DNSH. Di conseguenza, detto principio deve essere rispettato anche per altra apparecchiatura informatica che, ove è ammesso, è presa a noleggio.
La spesa è rendicontabile esclusivamente alla voce Overhead come indicato nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese", alla cui consultaziione si rimanda. Si precisa che le spese rendicontate come innanzi, purché aventi natura di investimento, saranno in ogni caso assoggettate a valutazione preventiva da parte del Ministero della Salute, nel rispetto della normativa applicabile.
Vanno presentate le fatture, i mandati di pagamento, la documentazione fiscale e ogni altro documento amministrativo/contabile riferito alla spesa sostenuta per le attività in parola effettuate in sede di selezione dei pazioneti.
Nel documento "20230614_Linee Guida ammissibilita Ricerca" di cui all'Appendice X al Si.ge.Co" si chiarisce che, in conformità con quanto previsto dal bando, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo rendicontabile a valere sui fondi del PNRR.
Il bando prevede che, fermo restando la non rendicontabilità dell'IRAP, ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all’intervento finanziato.
Si rimanda alla consultazione della nota circolare della DGRIC, Prot. n.3454 del 23 dicembre 2022, rappresentando che, la sostituzione dei ricercatori “under 40 to hire”, è consentita qualora il ricercatore da sostituire presenta lo stesso profilo professionale e lo stesso expertise.
No, in sede di rendicontazione andranno caricati tutti i giustificativi di spesa e tutta la documentazione amministrativo-contabile, direttamente o indirettamente, collegata alla progettualità oggetto di rendicontazione. Per l'elenco della documentazione probatoria da caricare si rimanda al documento ""23.06.23.Guida_pratica_REGIS_R03" di cui all'appendice X al Si.Ge.Co." Inoltre è occorrente provvedere, propedeuticamente alle attività di rendicontazione, alla compilazione delle Attestazioni mediante piattaforma Regis in attuazione alle Circolari RGS 30/2022-16/2023-13/2024.
Ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle modalità di selezione e contrattualizzazione della risorsa assunta, in sede di rendicontazione deve essere rendicontato l'intero ammontare del contratto corrisposto. Ciò premesso, in sede di rimborso potrà essere riconosciuta la sola quota relativa alle risorse RRF.
La documentazione probatoria va caricata nelle sezioni "Gestione spese" (Relativamente ai giustificativi di spesa quali ad esempio i cedolini), sottosezione pagamenti a costi reali, e nella sezione "Cronoprogramma/Costi" (relativamente alle procedure di selezione o contrattualizzazione).
Relativamente alla documentazione probatoria si rappresenta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, questa deve contenere:
- Convenzione (per la rendicontazione dei ricercatori aggiuntivi);
- Documentazione relativa alla procedura di selezione (in caso dei ricercatori secondari);
- Contratti:
- Cedolini (con documentazione comprovate l'effettivo pagamento);
- Documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia fiscale (F24, ecc.)
Le date previste nell’iter di progetto devono far riferimenti agli ultimi atti programmatori approvati; tipicamente per interventi facenti parte dei CIS questi corrispondono alle schede AGENAS allegate ai POR in sede di sottoscrizione. Per quegli interventi che non hanno un documento programmatorio approvato a cui fare riferimento si raccomanda di fare riferimento all’ultimo cronoprogramma previsionale approvato dal RUP, e comunque sempre nel rispetto delle scadenze PNRR. Qualora le tempistiche delle schede AGENAS avessero subito delle rimodulazioni in uno o più step procedurali, incluse le scadenze di completamento dell’intervento da CIS, e tali rimodulazioni abbiano avuto esito positivo attraverso il Tavolo istituzionale, le date previste dell’iter procedurale su ReGiS dovranno essere allineate alle nuove date approvate.
È consigliabile rendicontare gli "overheads" nella sezione "pagamenti a costi reali," compilando questa sezione manualmente e caricando la convenzione tra gli allegati.
Fermo restando quanto indicato puntualmente all'interno delle "Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere" trasmesse ai soggetti attuatori con nota UMPNRR n. 0001968-21/05/2024-UMPNRR-MDS-P, si conferma la documentazione probatoria indicata per le finalità di rendicontazione dei Target di rilevanza comunitaria, in conformità con gli Operational Arrangements, (M6C2-9 - indicatori target T0164 e T0165). Per quanto riguarda l'indicatore target riferito al Target di rilevanza nazionale (T0154 ) è comunque necessario caricare la documentazione a supporto che attesti il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
A seguito di rimodulazione già approvata con la DGPROGS, in linea con quanto previsto dalle "Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere" trasmesse ai soggetti attuatori con nota UMPNRR n. 0001968-21/05/2024-UMPNRR-MDS-P, occorre inviare a monitoraggio.missione6salute@sanita.it il template Excel (allegato alle suddette linee guida), indicando gli opportuni riferimenti della approvazione della rimodulazione da parte della DGPROGS.
1.in linea con quanto previsto dalle "Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la
rendicontazione dei progetti in essere" trasmesse ai soggetti attuatori con nota UMPNRR n. 0001968-21/05/2024-UMPNRR-MDS-P, è necessario indicare i valori programmati degli indicatori di target su un unico cup, in modo da non rischiare la duplicazione dei valori programmati degli indicatori di target in ReGiS. E’ responsabilità del soggetto attuatore/soggetto attuatore delegato verificare la coerenza complessiva dei target correlati ai progetti e ai CUP presenti in ReGiS, segnalando per il tramite della Regione/PA eventuali differenze motivate all’Ufficio di monitoraggio dell’UMPNRR, e per conoscenza l’Ufficio di coordinamento della gestione, rispetto ai valori programmati per apportare le necessarie modifiche conformi con il Piano di riorganizzazione vigente approvato dal Minstero. Laddove risultino più CUP rispetto ai medesimi target per le finalità "ex art. 2, DL 34/2020" sarà necessario dare evidenza in ReGiS dei soli CUP che concorrono con finanziamento ex art. 2 DL 34 in ReGiS, previa condivisione e approvazione delle relative checklist con l'Ufficio I di coordinamento della gestione di questa UMPNRR laddove non siano state già inviate.
2. è necessario che, a fronte di un indicatore di target il cui valore programmato sia valorizzato a 0, l'amministrazione Titolare (Ministero della Salute) provveda alla cancellazione dell'indicatore di target dalla anagrafica del progetto. In questo modo su ReGiS non dovrebbe risultare il KO del progetto. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore/soggetto attuatore delegato verificare la coerenza complessiva dei target correlati ai progetti e ai CUP presenti in ReGiS, segnalando per il tramite della Regione/PA eventuali differenze motivate all’Ufficio di monitoraggio dell’UMPNRR, e per conoscenza l’Ufficio di coordinamento della gestione, rispetto ai valori programmati per apportare le necessarie modifiche conformi con il Piano di riorganizzazione vigente approvato dal Minstero.
3. confermando il riferimento alle "Linee guida per l’adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere" trasmesse ai soggetti attuatori con nota UMPNRR n. 0001968-21/05/2024-UMPNRR-MDS-P, si rappresenta la necessità di garantire la compilazione dei
target (laddove non distinguibili a livello di CUP) all'interno di un unico CUP, in modo da escludere duplicazioni dei target all'interno del sistema ReGiS. E' possibile conseguentemente in taluni casi eslcudere da un CUP gli indicatori target ove questi ultimi risultino già associati ad altro CUP.
Fatte salve le disposizioni normative di cui al codice dei contratti pubblici, si precisa che al fine dell'inserimento degli incentivi tecnici nella sezione "Giustificativi di spesa" su ReGiS si debba creare una riga di spesa per ogni prestatore. Tra gli allegati, è necessario caricare il cedolino e tutta la documentazione giustificativa, contabile e amministrativa, relativa all'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche.
Con riguardo al controllo "Procedura di aggiudicazione", si precisa che il controllo verifica che, qualora sia stata valorizzata la data effettiva della fase "aggiudicazione" dell'iter di progetto (sezione Cronoprogramma/Costi), sia presente anche una procedura di aggiudicazione (sia CIG che procedura di aggiudicazione) nella pertinente sezione (Procedura Aggiudicazione). Se il progetto, per la specificità della misura di appartenenza, non prevede l'associazione di un CIG, pur essendo comunque prevista nell'iter di progetto (sezione Cronoprogramma/Costi) la fase dell'aggiudicazione, non bisogna compilare la sezione della Procedura di aggiudcazione e non bisogna tenere conto del KO restituito. Si segnala, inoltre, che all'interno della Guida pratica dedicata al sub-investimento M6C2I2.2(b) (prot. n. 251 - 26/01/2024), è stato indicato di intendere la fase “Aggiudicazione” dell'iter di progetto quale selezione del provider, sia essa avvenuta a seguito di procedura di gara o per assegnazione diretta da parte dell’ente territoriale.
All’Investimento M6C2I1.2.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988)” (PRATT 1000000069) non è attualmente associato né un indicatore target né un indicatore comune. Occorre quindi selezionare, nella tile Anagrafica progetto, sezione Indicatori, sotto-sezione Indicatori di output, un indicatore di output, da scegliere tra quelli disponibili e precaricati a sistema, coerentemente con la natura e le caratteristiche del progetto. Il controllo compiuto dal sistema, infatti, fa sì che almeno un indicatore debba essere associato alla specifica progettualità, altrimenti non sarà possibile procedere con una pre-validazione positiva.
Si conferma che per i materiali di consumo acquistati in grandi quantità non banditi per il singolo progetto non è necessaria la tile anagrafica nella sezione procedura di aggiudicazione.
La conclusione della fase “Collaudo” dell’Iter di progetto coincide con l’acquisizione del Certificato di collaudo/Certificazione di completamento firmata dall’appaltatore e dall’autorità competente e non con l’ultimo pagamento. Occorre dunque allineare le date e caricare la suddetta documentazione a comprova del raggiungimento di tale fase. Eventualmente è possibile nella sezione Anagrafica di progetto indicare la data fine effettiva coincidente con il pagamento dell'ultima fattura ove compatibile con la scadenza ultima attesa dal target comunitario di riferimento.
l’interpretazione fornita è corretta, in quanto, come esplicitato dalla descrizione dell’indicatore, i partecipanti ai corsi devono essere conteggiati all’ingresso ai fini dell'indicatore comune. Si ricorda altresì che il target prevede il perfezionamento del percorso formativo.
Occorre un apposito atto regionale con informativa all'UMPNRR.
L’allegato da caricare deve contenere i dati cumulativi a tutti e sei i CUP delle infezioni ospedaliere.
Ugualmente per quanto accade per la valorizzazione dell’indicatore comune C10, anche per la valorizzazione dell’indicatore comune C14 occorre fare riferimento al momento in cui i partecipanti ai corsi (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni) iniziano ad usufruire della formazione e non al momento in cui completano l’intero percorso formativo.
Come rilevato il controllo "Congruenza iter rispetto date di progetto" verifica se le annualità del piano dei costi rientrino tra quelle dell’iter di progetto. Ove non risolto il controllo si prega di indicare i CUP oggetto dei controlli con esito negativo.
Gli irccs privati hanno natura giuridica privatistica, pertanto non sono tenuti alla acquisizione del CIG, nel caso di soggetto attuatore di natura privatistica, beneficiario di contributi PNRR, quali ad es. gli IRCCS privati, l’obbligo del rispetto delle regole previste dal codice dei contratti pubblici, da parte degli stessi, può ritenersi assolto laddove siano seguite comunque le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 in materia di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR. Al riguardo, le Linee Guida specificano che, qualora i soggetti attuatori, in base al proprio ordinamento, non siano tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, gli stessi dovranno pur sempre adottare meccanismi idonei ad assicurare il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, dandone contezza all’Amministrazione Titolare della misura; analogamente, i soggetti attuatori aventi natura privatistica, qualora non siano tenuti all’obbligo di acquisizione del CIG, possono ricorrere a codici contabili alternativi nelle casistiche previste dal sistema ReGiS. per la linea M6C2I2.1 al fine di poter censire le procedure utente è stato avviato l'iter per l'inserimento nel menu a tendina della voce "CONTRATTI STIPULATI DA UNA STAZIONE APPALTANTE ESTERA O DA SOGGETTI PRIVATI (ITALIANI O ESTERI) INCLUSI GLI ENTI DI RICERCA DI DIRITTO PRIVATO".
Per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie", i Rup devono alimentare il target realizzato solo a fronte del raggiungimento anche documentale del target, non è sufficiente il mero collaudo. Pertanto sarà necessario l'inserimento del completo set documentale, come da Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, subinvestimento 1.1.2 Grandi apparecchiature (Rif.: C.2.l.b.2) di cui alla Nota trasmessa del Direttore Generale UMPNRR prot. 0001538-24/04/2024-UMPNRR-MDS-P.
Mentre l'iter di progetto deve concludersi, con data fine effettiva dell'ultima fase, in via generale, con la chiusura della rendicontazione del target (es. collaudi successivi su interventi accessori sul progetto non dovranno essere considerati, se non funzionali alla chiusura del progetto PNRR/rendicontazione del target), la data di chiusura dell'anagrafica di progetto (data fine effettiva) può andare oltre l'iter di progetto e deve considerare la chiusura di tutto l'iter amministrativo, compreso a titolo esemplificativo il caricamento di tutti i mandati di pagamento riferiti al progetto.
Le procedure di gara (CIG) andate deserte, o che si sono concluse senza esito in seguito a offerte irregolari, non devono essere incluse nelle attività di monitoraggio e controllo.
Pertanto:
1. se già associate al progetto (CUP) - non è necessario predisporre alcuna attestazione, anzi è opportuno procedere con l’eliminazione della procedura di gara;
2. se non ancora associate al progetto (CUP) - non devono essere selezionate dalla sezione “Lista dei Cig Associati al CUP”.
Per l’eliminazione della procedura di cui il punto (1), accedi a ReGiS nella tile “Anagrafica di Progetto”, sezione “Procedura di Aggiudicazione”, seleziona la singola procedura, e elimina la riga cliccando sul pulsante “Elimina” in modifica. Si ricorda che questa operazione eliminerà, oltre che la procedura di gara, anche eventuali aggiudicatari, attestazione e allegati, mentre il CIG rimarrà visibile solo nella sezione “Lista dei Cig Associati al CUP”.
Su Area RGS al link: https://area.rgs.mef.gov.it/canali/75/guide-e-faq è stata pubblicata la seguente FAQ inerente alla gestione delle gare deserte o senza esito
Si precisa che le verifiche devono risultare coerenti con le pertinenti circolari RGS
Riguardo all’attestazione verifica regolarità amministrativo-contabile è possibile utilizzare il form ALLEGATO 5 GUIDA PRATICA REGIS (V. 06/2023) per Accordi Quadro stipulati con Consip o Invitalia ovvero altre tipologie di Accordi Quadro;
Relativamente all’attestazione verifica corretta individuazione del titolare effettivo è possibile utilizzare il form DICHIARAZIONE ALLEGATO 8 GUIDA PRATICA REGIS (V. 06/2023), tuttavia si rimanda alle linee guida Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuator scaricabili dal link https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/27/Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE.pdf, con speciale riguardo al paragrafo 5.1.1 Registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati sulle titolarità effettive del destinatario dei fondi.
È possibile utilizzare il form DICHIARAZIONE ALLEGATO 9 GUIDA PRATICA REGIS (V. 06/2023) per l’ attestazione verifica assenza del conflitto di interessi.
In merito all’attestazione verifica rispetto condizionalità previste nel CID e negli Operational Arrangements per i chiarimenti si rimanda al Documento “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, subinvestimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali”
Riguardo all’attestazione verifica rispetto ulteriori requisiti PNRR si specifica che alle COT è associato esclusivamente il TAG Digital. Per gli investimenti associati al tag digital, non risulta necessario dare specifiche evidenze in sede di rendicontazione del target, tenuto conto dell'assenza di tale requisito all'interno della CID e degli OA. Per le successive azioni correlate alla verifica del tag sarà comunque necessario che in sede di programmazione (quindi nei CIS) sia stata prevista la coerente attribuzione del tag ai progetti PNRR oggetto del finanziamento RRF.
Per le attestazioni DNSH e principi trasversali si faccia riferimento al Manuale operativo per il rispetto dei principi trasversali e DNSH per la Missione 6 Salute – PNRR, secondo l’ultima edizione aggiornata.
Nel chiarire che la scheda ANAC (es. AD4) permette l'associazione a più CUP, essendo previsto il campo "CUP associati al lotto", con la possibilità di associare con segno "+" più CUP si precisa in ogni caso che per associare ulteriore CUP al CIG occorre richiedere conseguente adeguamento all'ANAC secondo le procedure da questa prevista. Nelle more dell'adeguamento con ANAC, ai fini del tempestivo aggiornamento in ReGiS, nella tile Anagrafica progetto, sezione Procedura di aggiudicazione, selezionando come motivazione "Se CIG assente - Estremi Atto di Rif. - 025 Temporaneo mancato recupero del CIG da ANAC", occorrerà assicurare la procedura manuale inserendo gli estremi del CIG e caricando il contratto interessato con evidenza degli estremi correlati al CUP oggetto di alimentazione in ReGiS. Anche in questo caso risulta necessaria l'attestazione sulla procedura di gara.
La presenza del nome dell'impresa è dovuta al fatto che il C.F. sull'Anagrafe Tributaria è associato alla denominazione dell'impresa. Sono in corso analisi sul tema presso le competenti strutture del MEF, affinché all'atto dell'inserimento del C.F., anche nel caso di imprese individuali , vengano prospettate a sistema due righe, l'una contenente il C.F. e il nominativo della persona fisica, l'altra contenente i dati della ditta, in modo che l'utente possa scegliere quale delle due anagrafiche censire come destinatario finale.
Nelle more dello sviluppo di questa funzionalità, occorre procedere alla trasmissione, all'indirizzo email dell'Ufficio di monitoraggio dell'UMPNRR del Ministero della salute, dell'elenco dei C.F., con relativo nome e cognome, dei destinatari finali in questione, in modo che lo stesso possa richiedere alle competenti strutture del MEF di effettuare la modifica centralmente.
Risulta in ogni caso opportuno procedere alla cancellazione di questi soggetti (destinatari finali) dalla sezione "Titolare effettivo - Rilevazione titolare effettivo" ove siano stati ereditati in interoperabilità dalla sezione "Soggetti correlati".
Ciascun Soggetto attuatore, confermando l'indirizzo di utilizzo del CUP a livello regionale/provinciale da parte delle Aziende, potrà dare seguito alle iniziative di competenza secondo le procedure amministrative previste dalla Regione/P.A. (provvedimenti di trasferimento delle risorse agli Enti) e secondo gli adempimenti contabili e fiscali
Si raccomanda di mantenere l'impostazione comunicata da parte di ciascun Soggetto attuatore rispetto ai CUP riferiti al DM di ripartizione del 2023, in linea con quanto ad oggi previsto in ReGiS. Gli ordinativi di fornitura potranno, comunque, essere assicurati direttamente dalle Aziende utilizzando i CUP regionali/provinciali in essere. Le aziende potranno accedere in ReGiS sui CUP regionali/provinciali, assicurando per quanto di competenza sugli specifici CIG, le attività di monitoraggio e rendicontazione. Alternativamente la Regione/PA potrebbe altresì ritenere di mantenere un coordinamento centralizzato, assicurando essa stessa le attività di avanzamento in ReGiS anche per le attività delle Azienda. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del Soggetto attuatore rispetto all'allineamento delle informazioni riferite all'intero CUP (configurandosi come progetto regionale) sia in termini di monitoraggio che ai fini del perfezionamento finale del rendiconto di progetto che, ad ogni modo, deve essere assicurato dalla Regione/PA.
Laddove la Regione/PA intenda demandare ai singoli enti gli acquisti potrà assicurarlo mantenendo l'unico CUP regionale/provinciale. Una volta dato seguito alle iniziative amministrative di competenza (cfr. punto 1) per l'assegnazione delle risorse agli enti SSR delegati alle attività di attuazione, le Aziende provvederanno ad acquisire i CIG di competenza. Ciascuna Azienda, o direttamente la Regione/PA nel caso in cui si rilevasse l'opportunità di un coordinamento centralizzato, darà evidenza in ReGiS degli avanzamenti in termini di monitoraggio per quanto di competenza nonché alla predisposizione dei rendiconti di progetto sui mandati di pagamento di competenza, che ad ogni buon conto, devono essere, comunque finalizzati dalla Regione/P.A. Nel caso in cui fosse previsto il provvedimento di assegnazione delle risorse di cui sopra verso le singole Aziende, queste ultime, configurandosi come punto ordinante e destinatario finale, dovranno provvedere attraverso le procedure ordinariamente previste all'inventariazione dei beni nel patrimonio dell'ente.
I destinatari finali, in caso di provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie (ove non si intenda mantenere le risorse e la regia esclusiva a livello regionale/provinciale), si configurano in queste ultime. Conseguentemente i beni dovranno essere inventariati nell'ambito del patrimonio dell'Azienda Sanitaria.
Le quote assegnate a ciascun tag a livello regionale/provinciale per la dimensione “green”, nonché digital, sono state indicate e sottoscritte all’interno del CIS sottoscritto (cfr. sezione POR “DIMENSIONE “GREEN” E DIMENSIONE “DIGITAL””)
Le indicazioni operative in carico ai soggetti attuatori volte ad assicurare il soddisfacimento dei requisiti dei tag climatici, sono riportate nella sezione “5. Indicazioni per la rendicontazione dei TAG 025ter e 026” delle LG (trasmesse con nota UMPNRR 977 del 20/03/2025). In particolare si evidenzia che “Non è quindi necessario “taggare” come green le singole spese dei progetti mediante ulteriori documenti o atti di contabilizzazione a carico dei Soggetti Attuatori. Sarà necessario quindi, salvo diversa successiva indicazione della Commissione Europea, dare evidenza del finanziamento RRF nella Dichiarazione di completamento e operatività della Casa della Comunità (Allegato 2 alle presenti Linee guida) e all’interno della Relazione dell’ingegnere indipendente (attraverso le check list Allegati 3 b e 3 c alle presenti Linee guida). L’importo RRF indicato sarà utilizzato come base di calcolo per la quantificazione dei costi da taggare per i singoli interventi.
Si conferma la possibilità che le APE possano essere riferite alla porzione oggetto dell’intervento identificata come unità funzionale autonoma ove il soggetto attuatore sia in grado di produrre l’attestazione per la specifica porzione dell’immobile dove è stata attivata la CDC
Si tratta di un refuso, il termine corretto è 01/12/2025
L’interpretazione proposta non risulta coerente con i termini del DM 77/2022, ove l’“ambito di riferimento della CdC”, esterno quindi alla struttura fisica della CdC, fosse riferito anche ai servizi strettamente di prossimità (es. Punto prelievi deve essere previsto all’interno della CDC Hub). Conseguentemente si rileva la necessità di assicurare l’effettivo collegamento funzionale con la CdC, dandone evidenza, anche in termini di accessibilità e prossimità con i settori assistenziali previsti, compatibilmente con la tipologia di servizio offerto.
Nel merito, come indicato nella checklist, per i punti oggetto di esemplificazione, si richiede espressamente di “allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio; allegare Verbale di verifica rispetto all'operatività del servizio” (b4 “All'interno della Casa di Comunità è operativo il servizio di assistenza domiciliare di base”) e di “ allegare atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva le attività del servizio, con evidenza del collegamento con la COT” (b13 “All'interno della Casa di Comunità è garantito il servizio di continuità assistenziale”). L’obiettivo deve rimanere quello di assicurare i servizi di assistenza primaria offerti dal Distretto attraverso l’accesso alla Casa della Comunità.
All’interno della checklist è espressamente richiamato il requisito della presenza medica (cfr. punti b.1 e b.10). Per presenza medica, ad ogni buon conto, si intende la disponibilità di un servizio di assistenza medica aperto a tutti gli utenti indipendentemente dall’iscrizione ad un determinato medico, e senza necessità di prenotazione. Questo servizio può essere erogato da un qualsiasi medico purché dedicato alla specifica attività di assistenza all’interno della CDC a tutti i potenziali utenti.
Si evidenzia che la checklist, funzionale alla rendicontazione del target, prevede al punto b.12 “All'interno della Casa di Comunità è presente un'adeguata dotazione di attrezzature e strumentazioni mediche e diagnostiche per l’erogazione dei servizi di assistenza” il richiamo alla adeguata dotazione, con necessità di “allegare inventario delle attrezzature / strumentazioni mediche e diagnostiche con firma del responsabile della struttura con dichiarazione di adeguatezza alla funzionalità della CdC (direttore sanitario e/o Direttore Servizi di Ingegneria Clinica)”. E’ demandata quindi alle Aziende la valutazione in merito alla adeguatezza della dotazione strumentale, tenuto conto di quanto indirizzato anche dal DM 77/2022.
No, la documentazione probatoria richiesta dovrà essere prodotta per tutte le CDC incluse nei CIS, anche nei casi di finanziamento RRF pari a zero, al fine di assicurare il raggiungimento del target regionale assegnato (in linea con quanto avvenuto per le COT).
E’ demandata alla Azienda la valutazione in merito alla adeguata dotazione per assicurare i servizi previsti all’interno della CDC. Le indicazioni di indirizzo, non prescrittive, sono contenute all’interno dell’Allegato 1 delle LG, sulla base di quanto previsto dal DM 77/2022. Per presenza medica, ad ogni buon conto, si intende la disponibilità di un servizio di assistenza medica aperto a tutti gli utenti indipendentemente dall’iscrizione ad un determinato medico, e senza necessità di prenotazione. Questo servizio può essere erogato da un qualsiasi medico purché dedicato alla specifica attività di assistenza all’interno della CDC a tutti i potenziali utenti.
La continuità assistenziale (ex guardia medica) concorre all’obiettivo della presenza medica h24 all’interno della Casa della Comunità. Il requisito b.13, oltre a considerare il servizio di continuità assistenziale in senso stretto come previsto dal punto b.10, tiene conto del servizio di continuità dell’assistenza al di fuori della Casa della Comunità, attraverso, tra l’altro, il collegamento funzionale con la Centrale operativa territoriale di riferimento (come previsto dalla documentazione probatoria indicata sullo specifico punto della checklist).
E’ demandata alla Azienda la valutazione in merito alla adeguata dotazione per assicurare i servizi previsti all’interno della CDC. Le indicazioni di indirizzo, non prescrittive, sono contenute all’interno dell’Allegato 1 delle LG, sulla base di quanto previsto dal DM 77/2022. Per presenza infermieristica, ad ogni buon conto, si intende la disponibilità di un servizio di assistenza infermieristica con infermiere dedicato aperto a tutti gli utenti e senza necessità di prenotazione.
Il collegamento della CDC Spoke con la CDC Hub è un requisito minimo previsto dagli STD del DM 77. In casi limite, ove i servizi previsti dalla CDC Spoke fossero stati tutti attivati, prima dell’attivazione della CDC HUB di riferimento, sarà possibile certificare l’attivazione della CDC Spoke dando evidenza della predisposizione del collegamento con la suddetta CDC hub di riferimento, allegando atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva in maniera puntuale il collegamento in termini sia organizzativi che ICT. In ogni caso ai fini della rendicontazione del target finale, il Soggetto attuatore/Azienda deve contestualmente assicurare l’attivazione della CDC Hub di riferimento entro e non oltre le tempistiche previste dal PNRR
Si chiede di considerare come documentazione probatoria: “atto aziendale o procedura aziendale o delibera che descriva in maniera puntuale il collegamento in termini sia organizzativi che ICT con la CDC Hub di riferimento”.
E’ possibile, ove gli spazi in comune siano di diretta pertinenza e accessibilità della ODC
L'indirizzo della LG (trasmesse con nota UMPNRR 1154 del 28/03/2025) e della relativa CL, tiene conto degli standard previsti dal DM 77 che a loro volta, per gli ODC, prendono come riferimento l’Intesa Stato-Regioni del 20/02/2020 che prevede che l'OdC abbia un numero di posti letto di norma tra 15 e 20.È possibile prevedere l'estensione fino a due moduli e non oltre, ciascuno di norma con un nume
Sì, si conferma tale possibilità, ove ritenuto appropriato
In sede rendicontativa sarà conseguentemente possibile a partire dal 1 gennaio 2026 dare evidenza della coerente alimentazione del flusso
La mancata certificazione dell’ingegnere indipendente configura il mancato raggiungimento dello specifico obiettivo, con possibile perdita del finanziamento. Ove lo specifico mancato obiettivo concorra al mancato raggiungimento del target “minimo” regionale è messo in discussione il finanziamento a livello regionale definito nell’ambito del CIS. Lo stesso principio riguarda a livello più esteso l’eventuale mancato raggiungimento del target a livello nazionale che pregiudicherebbe il riconoscimento dell’intero finanziamento per la misura.
In linea generale, il CIG non viene richiamato su ReGiS se al momento dell'inserimento del CIG su ANAC non viene indicato il CUP di riferimento. Di seguito il processo che deve seguire il Soggetto Attuatore per collegare i CUP ai CIG sulla Piattaforma ANAC (Si riporta l'estratto comunicatoci dall'Assistenza MEF):
Con riferimento alla vostra richiesta in oggetto di associazione del CUP al CIG, vi segnaliamo che tali associazioni devono essere effettuate sui sistemi ANAC, e solo a valle saranno automaticamente richiamate sul sistema ReGiS. Recentemente ANAC, per le procedure esperite ai sensi del nuovo codice dei contratti d.lgs. 36 del 2023, ha provveduto ad implementare una nuova funzionalità nell’area riservata della Piattaforma Contratti Pubblici, disponibile sul servizio PCP-UI al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici, attraverso la quale è possibile associare il CUP al CIG nel caso in cui non sia stato inizialmente inserito, o nella necessità di rettifica dello stesso. La funzionalità si esplica attraverso la compilazione della scheda “ID - Scheda per l'integrazione dei dati non essenziali ai fini della pubblicità legale e del flusso della procedura”.
Al fine di agevolare la procedura descritta, vi invitiamo a consultare il Manuale dedicato disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici#p4 e nello specifico la sezione intitolata: Integrazione di Dati non Essenziali (ID). Vi invitiamo pertanto ad apportare la modifica attraverso la funzionalità testé descritta. Ricordiamo che le motivazioni ammissibili alla base della modifica dell’associazione CUP/CIG sono le seguenti:
Per le procedure esperite ai sensi dei precedenti codici dei contratti pubblici, è possibile utilizzare la procedura di aggiornamento dell’associazione CUP-CIG sul sistema SIMOG.
A seguito della corretta associazione del CUP al CIG sui sistemi ANAC, il CIG sarà recuperato automaticamente sul sistema ReGiS, entro qualche giorno, al fine di permettere l’allineamento dei sistemi. In particolare, una volta inserita la corretta associazione CUP/CIG sui sistemi ANAC, il CIG sarà visibile nella tabella “Lista dei Cig Associati al CUP” della tile “Anagrafica Progetto”, sottosezione “Procedure di Aggiudicazione”. Qualora il CIG non dovesse essere ancora presente nella summenzionata tabella, potrete recuperarlo cliccando su “Modifica” e successivamente su “Aggiorna dati da sistema esterno”. A quel punto potrete aggiungere il CIG nella tabella “Procedura di Aggiudicazione”, inserendo anche eventuali allegati.
In caso di necessità, le RTS (Ragionerie Territoriali dello Stato) di competenza sono a disposizione per fornirvi il supporto necessario, limitatamente agli aspetti di competenza sul sistema ReGiS. Per quesiti relativi ai sistemi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, vi invitiamo a rivolgervi direttamente all'ente competente.
SCREEN PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – ATTESTAZIONE DI GARA

Nella sezione Procedure di Aggiudicazione, dopo aver selezionato il CIG dall’hyperlink, selezionare il pulsante CREA per creare l’attestazione.

Si aprirà la schermata seguente dove è necessario inserire i riferimenti (nome e cognome) del RUP che firmerà l’attestazione di gara, nonché tutti i campi della checklist proposta:

E’ possibile salvare in stato bozza l’attestazione e riaprirla in un secondo momento per procedere alla sua compilazione.

Una volta compilata l’attestazione in ogni sua parte, è necessario scaricare il pdf, sottoscrivere l’attestazione da parte del RUP, e successivamente caricare l’attestazione su ReGiS.
A seguito delle evolutive intervenute all’interno della sezione “Gestione Spese” della funzionalità “Anagrafica Progetto” del sistema ReGiS, intervenute a fine maggio 2025 in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 35 del 10 ottobre 2024, si specifica che:
• nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “NO”, se la riga si riferisce al pagamento dell’IVA, il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Di cui iva ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’IVA;
• nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “NO”, se la riga si riferisce al pagamento dell’intera fattura (quindi non solo al pagamento dell’IVA), il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Di cui iva ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’IVA mentre il campo “Importo di Rilevanza sul Progetto” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “Importo pagamento ammesso” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) devono contenere il valore del pagamento riferito all’imponibile + IVA;
• nel caso in cui il campo “Split Payment” sia valorizzato con “SI”, il campo “di cui IVA” (in fase di inserimento del pagamento) e il campo “di cui IVA Ammessa” (in fase di gestione dei pagamenti ammessi) non dovranno essere valorizzati dai Soggetti Attuatori. A tal fine, per facilitare gli utenti, è in corso un’ulteriore evolutiva che inibirà la possibilità di valorizzare tale campo se il versamento dell’IVA è impostato con “SI” nel pagamento.
Pagina 1 di 25