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FAQ - Reclami e rimedi giurisdizionali

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Se hai ricevuto cure in Italia puoi segnalare direttamente il disservizio al prestatore di assistenza sanitaria. Nel caso di strutture pubbliche puoi rivolgerti direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della struttura presso cui hai ricevuto assistenza sanitaria e presentare un reclamo.

Ti invitiamo a contattare l’URP della struttura pubblica per conoscere le modalità e le procedure per la presentazione del reclamo e a consultare la Carta dei Servizi Sanitari di cui ogni struttura pubblica è tenuta a dotarsi.

In ogni caso, potrai rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che ti fornirà le informazioni relative ai tuoi diritti.

Se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano e hai ricevuto cure in un altro Paese dell’ UE puoi rivolgerti al Punto di Contatto del Paese in cui hai subito il disservizio oppure al Punto di Contatto Nazionale italiano per ricevere informazioni sui tuoi diritti.

Il regime giuridico della responsabilità per danni causati da trattamenti sanitari segue, di regole, le regole vigenti nel paese in cui è stato erogato il trattamento. Ti consigliamo, pertanto, di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale del Paese di cura, anche per il tramite del Punto di Contatto Nazionale italiano, che potrà fornirti informazioni sui tuoi diritti e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili-penali a cui puoi ricorrere in quello Stato.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da trattamenti sanitari, per il quale nell’ordinamento italiano il riferimento principale è dato nel rispetto della Legge 8 marzo 2017, n.24, sorge qualora in conseguenza di una prestazione sanitaria non correttamente eseguita derivi al paziente una lesione alla sua integrità psico-fisica o il decesso, sempre che ne venga accertata la responsabilità del professionista sanitario e/o la responsabilità della struttura sanitaria presso cui il paziente ha ottenuto la prestazione.

Per accedere alla tutela giudiziaria in sede di risarcimento del danno, mediante l’esperimento di un’apposita azione davanti al giudice civile competente per territorio, è necessario avviare preventivamente un tentativo di risoluzione extragiudiziaria della controversia - c.d. mediazione (A.D.R.) - ricorrendo all’attività di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.

Il diritto al risarcimento del danno può, eventualmente, anche derivare dall’esercisio di un’azione giudiziaria penale, nel caso in cui dal trattamento sanitario sia derivata la commissione di uno specifico reato.

Ti consigliamo di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che potrà fornirti informazioni specifiche sui tuoi diritti e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili-penali.

È sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria italiana sia civile che penale.



Data di ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023


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