Rilascio del modello S1 ai titolari di pensione italiana di carattere contributivo e loro familiari a carico che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati dell’Unione Europea, Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera, prima del 1980, e che non hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza.
Il modello S1 dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero con le stesse modalità previste per il cittadino locale con oneri a carico dello Stato italiano.
I pensionati residenti all’estero dopo il 1980 devono chiedere il Mod. S1 alla ASL di ultima iscrizione.
requisiti:
Se la pensione è erogata solo dall’Italia, il Mod S1 è rilasciato dallo Stato italiano.
In caso di doppia pensione (italiana e estera) di cui una corrisposta dal paese di residenza, l’assistenza sanitaria viene garantita dal paese di residenza. Nel caso in cui il pensionato non ha diritto all’assistenza nel paese di residenza che eroga la pensione, lo Stato competente al rilascio del Mod. S1 è quello del paese alla cui legislazione l'interessato è stato più a lungo soggetto. L’eventuale richiesta di esonero da parte del pensionato all’assicurazione obbligatoria del paese di residenza non comporta il rilascio del Mod. S1 a carico dello Stato Italiano.
Domanda di rilascio del Mod. S1 (ex E121)
30 giorni
Tariffa: Il servizio è gratuito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Reg. (CE) 883/04 (Regolamento di base)
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS)
Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
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Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2023