Data ultimo aggiornamento: 18 settembre 2023
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 189/2004, gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, in particolare per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544- quater e 544-quinquies, sono affidati ad associazioni o enti individuati dal Ministero della Salute. Le associazioni o enti che intendono essere individuati devono disporre in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in Banca Dati Nazionale e devono inoltrare domanda alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6
Enti e associazioni.
Domanda, corredata dalla seguente documentazione:
30 giorni
Tariffa: Il servizio è gratuito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria