Il Ministero della Salute rilascia l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione nel territorio italiano di un prodotto biocida, contenente una sostanza attiva inclusa nell’allegato I del Regolamento UE 528/2012.
Avverso i provvedimenti autorizzativi e gli eventuali provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Il richiedente può essere:
Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui è rilasciato il provvedimento finale. La responsabilità dell'immissione sul mercato di un prodotto, la classificazione, l'etichettatura, ecc. è sempre del titolare dell'autorizzazione.
Il richiedente deve comunque avere un ufficio permanente legalmente domiciliato nel territorio comunitario.
Per richiedere un’autorizzazione nazionale di un prodotto biocida secondo la procedura semplificata occorre rispettare i requisiti di cui agli articoli 25 e seguenti del Regolamento (UE) n. 528/2012
La tempistica indicata nel Regolamento 528/2012 prevede:
30 gg. accettazione + 90 gg. valutazione e emissione decreto
Tariffa: Vedi la pagina tariffe biocidi
Marca da bollo: L'assolvimento dell'imposta di bollo verrà richiesto in corso del procedimento in funzione dell'estensione del provvedimento.
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Non sono presenti FAQ
Applicazione Online
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 27 agosto 2020