Il Ministero della Salute rilascia l'autorizzazione alla produzione (decreto officine) per le officine di presidi medico-chirurgici (disinfettanti, insetticidi, ratticidi ed insetto repellenti) e le successive modificazioni.
Avverso i provvedimenti autorizzativi e gli eventuali provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Le officine produttrici di presidi medico chirurgici (PMC) nella persona del rappresentante legale
Istanza in carta legale, firmata dal Rappresentante Legale dell’officina di produzione, che dovrà essere formulata in riferimento al decreto del Direttore generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute, del 15 febbraio 2006 e del DPR n. 392 del 1998
entro 120 giorni dalla data dell’istanza.
Nel caso il Ministero inviti il richiedente a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine è sospesa fino a ricezione della documentazione integrativa
Tariffa: Tariffa: € 3.827,60 per l’autorizzazione alla produzione; € 1.913,80 per l’estensione della produzione; € 382,80 per cambio direttore tecnico e cambio ragione sociale; non è dovuto alcun diritto per il cambio di sede legale
Marca da bollo: n. 2 marche da € 16 per il rilascio del decreto + istanza in carta legale da ? 16
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ministero della salute. Decreto 15 febbraio 2006
Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici
(G.U. Serie Generale , n. 45 del 23 febbraio 2006)
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Non sono presenti FAQ
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 03 dicembre 2021