Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di campioni commerciali debba essere autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.
Per campioni commerciali si intendono i "sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a studi o analisi particolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di un processo di produzione, compresi il trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, lo sviluppo di mangimi, alimenti per animali da compagnia o prodotti derivati, o la sperimentazione di macchinari o apparecchiature.
Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.
Resta fermo che i campioni commerciali in questione:
devono provenire soltanto dai Paesi terzi di cui alla colonna “elenchi dei Paesi terzi” nella riga 14 della tabella 2, sezione1, capo II dell’allegato XIV al Regolamento (UE) n. 142/2011, oppure se si tratta di campioni commerciali costituiti da latte, prodotti a base di latte o prodotti derivati dal latte, dai Paesi terzi autorizzati di cui all’allegato XVII, parte 1 ed allegato XVIII, parte 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2021
possono essere importati soltanto attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
I documenti da allegare sono specificati nei moduli
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Marca da bollo: N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
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Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2021