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Autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo aziendale in allevamento

La proceduraLa procedura

La produzione di mangimi medicati per autoconsumo (utilizzo per il proprio allevamento) può avvenire solo in allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute congiuntamente col Ministero dello Sviluppo Economico.
Le strutture devono essere in possesso di particolari requisiti strutturali, gestionali e sanitari in conformità al Dl.gs 90 del 3 Marzo 1993 e al D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute.
Tali requisiti vengono verificati entro 150 gg dall’invio della domanda di autorizzazione, dalla Commissione Provinciale competente di cui all’articolo 1 comma 1 del D.M 16 novembre 1993 s.m.e i. con un sopralluogo ispettivo. Il verbale di sopralluogo con esito favorevole notificato all’operatore, da titolo allo stesso ad iniziare l’attività. Il verbale deve essere notificato da parte della Commissione Provinciale o della Regione competente al Ministero della Salute ai fini del rilascio del decreto autorizzativo.

La produzione di mangimi medicati può avvenire solo con l'utilizzo di premiscele medicate autorizzate (farmaci veterinari). Nella cessione di tali premiscele agli allevatori, il venditore dovrà assicurarsi che l'acquirente possieda l'autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo aziendale.

Chi può richiederloChi può richiederlo

La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

La domanda in carta da bollo deve essere indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’autorità competente Regionale, corredata con i documenti elencati nella domanda. La domanda può essere inviato al Ministero della Salute via pec, la marca da bollo deve essere inviata secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale)

L'autorità competente regionale provvederà a nominare ed attivare la Commissione Provinciale di cui al DM16/11/93.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il ricevimento, da parte del Ministero della Salute, del parere favorevole della Commissione Provinciale, a seguito del sopralluogo ispettivo presso l'allevamento.

L' attività potrà iniziare a seguito della notifica del suddetto parere favorevole all'operatore. Il decreto autorizzativo previa firma congiunta dei due Ministeri coinvolti verrà notificato all'allevatore, alla autorità competente regionale e all'ASL competente per territorio.

 

marca da bollo digitale.pdf

ModuliModuli

  • Domanda per l'autorizzazione a produrre mangimi medicati per autoconsumo aziendale (formato doc, formato odt)

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

  • documenti per l' autorizzazione a produrre mangimi medicati per autoconsumo

    a) 1 marca da bollo da € 16,00 per il decreto;

    b) planimetria del mangimificio aziendale in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente 1:100);

    c) relazione tecnica del processo di fabbricazione con particolare riferimento alla gestione delle contaminazioni crociate da principi attivi;

    d) relazione dalla quale risultino bene specificate le informazioni relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici);

    e) atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali;
    f) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc.);
    g) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
    h) attestazione di versamento di € 65,07 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione produzione mangimi medicati per autoconsumo;
    i) certificato di iscrizione all'albo professionale del laureato previsto dall'art. 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato dal D.M. 19/10/99;
    l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari;
    m) convenzione con il laboratorio di analisi, prevista dall’art.11 se non dispone di un laboratorio interno;
    n) eventuale autorizzazione già rilasciata dall’ex Ministero dell’industria;
    o) dichiarazione di accettazione incarico firmata dal laureato responsabile della produzione dei mangimi medicati.
    Per le aziende agricole di cui sono titolari soggetti individuali non è necessario inviare i documenti ai punti e) g) e h).
    Per chi ha l’autorizzazione al punto n), non è necessario inviare i documenti ai punti da f) a h).
     

     

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) - Ufficio 7 - Alimentazione animale
    Indirizzo destinatario: via Giorgio ribotta 5, 00144 ROMA-EUR
  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SA-MA-APMA
  • E-Mail
    Indirizzo email destinatario: l.contu@sanita.it
    Oggetto: SA-MA-APMA
  • Consegna a mano
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

90 giorni

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: € 65,07

Marca da bollo: 1 marca da bollo da €16,00 per il decreto


Modalità di pagamento

  • Bonifico Bancario
    Intestatario del C/C: Ministero della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
    IBAN: IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00
    Causale: autorizzazione produzione di mangimi medicati per autoconsumo
    Ulteriori istruzioni: Bank Identifier Code (BIC) per i pagamenti dall’estero: BITAITRR

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta tradizionale
  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito

NormativaNormativa

D.Lgs 90 del 3 Marzo 1993 art.4 comma 5

DM 16/11/93 art.2


Consulta il Trovanormesalute

ContattiContatti

  • Nominativo: Laura Contu
    Indirizzo: via Giorgio Ribotta 5 00144 Roma EUR
    Telefono: 06 5994 6974
    Email: l.contu@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale

FAQFAQ

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TemiAree e siti tematici

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Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021


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