La produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi può avvenire solo in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute congiuntamente col Ministero dello Sviluppo Economico.
Le strutture devono essere in possesso di particolari requisiti strutturali, gestionali e sanitari in conformità al Dl.gs 90 del 3 Marzo 1993 e del D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute.
Tali requisiti vengono verificati entro 150 gg dall’invio della domanda di autorizzazione, dalla Commissione Provinciale competente di cui all’articolo 1 comma 1 del D.M 16 novembre 1993 con un sopralluogo ispettivo. Il verbale di sopralluogo con esito favorevole notificato all’operatore, da titolo allo stesso ad iniziare l’attività. Il verbale deve essere notificato da parte della Commissione Provinciale o della Regione competente, al Ministero della Salute ai fini del rilascio del decreto autorizzativo. La produzione di mangimi medicati o prodotti intermedi può avvenire solo con premiscele medicate autorizzate (farmaci veterinari).
La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.
La domanda in carta da bollo deve essere indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’autorità competente Regionale, corredata con i documenti elencati nella domanda. La domanda può essere inviato al Ministero della Salute via pec, la marca da bollo deve essere inviata secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale)
L'autorità competente regionale provvederà a nominare ed attivare la Commissione Provinciale di cui al DM16/11/93.
L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il ricevimento, da parte del Ministero della Salute, del parere favorevole della Commissione Provinciale, a seguito del sopralluogo ispettivo presso il mangimificio.
L' attività potrà iniziare a seguito della notifica del suddetto parere favorevole all'operatore. Il decreto autorizzativo previa firma congiunta dei due Ministeri coinvolti verrà notificato all'operatore, alla autorità competente regionale e all'ASL competente per territorio.
a) domanda in duplice copia in carta da bollo (all.1 D.M. 16/11/93 fac simile);
b) una marca da bollo da 16,00 euro per il decreto;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente 1:100);
d) relazione tecnica relativa ai processi di fabbricazione con particolare riferimento alla gestione delle contaminazioni crociate;
e) relazione dalla quale risultino bene specificate le notizie relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici);
f) atto costitutivo della società e relativo statuto o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali;
g) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc..);
h) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
i) attestato di versamento di € 1031.47 sull’ IBAN – IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute – causale: autorizzazione produzione mangimi medicati vendita
j) certificato di iscrizione all’albo professionale del laureato previsto dall’art 8, comma 4 del D.M. 16/11/93, come modificato dal D.M. 19/10/99;
k) cedolino attestante l’iscrizione in libro paga del laureato di cui al precedente punto (soltanto per i fabbricanti di prodotti intermedi e/o mangimi complementari medicati); non è richiesto nel caso in cui il laureato si identifica con il titolare della ditta individuale o con uno dei soci della società o con l’amministratore;
l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari,
m) convenzione con il laboratorio di analisi riconosciuto a tal fine dal Ministero della Salute, prevista dall’art. 11 del D.M. 16/11/93, se non si dispone di un laboratorio interno;
n) eventuale autorizzazione già rilasciata dall’ex Ministero dell’industria;
o) dichiarazione di accettazione incarico firmata dal laureato responsabile della produzione dei mangimi medicati;
p) dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art.3 comma 3, del DLgs n. 90 del 3/3/93, (qualora si richieda anche l’autorizzazione alla produzione di prodotti intermedi).
Per chi ha l’autorizzazione al punto n), non è necessario inviare i documenti ai punti da g) a i).
90 gg
Tariffa: € 1031.47
Marca da bollo: 1 marca da bollo da 16,00 per il decreto e una apposta alla domanda di autorizzazione
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
D.Lgs 90 del 3 Marzo 1993 art.4 comma 1
DM 16/11/93 art.1
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale
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Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021