L’utilizzo di prodotti intermedi in allevamento per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo può avvenire solo in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.gs 90 del 3 Marzo 1993.
Le strutture devono essere in possesso di particolari requisiti strutturali, gestionali e sanitari in conformità all’art.6 del D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute, che devono essere verificate dal servizio veterinario della ASL competente.
La richiesta di attestato di idoneità correttamente inoltrata alla ASL o l’attestato di idoneità della ASL da titolo all’allevatore all’acquisto ed utilizzo dei P.I.
La persona fisica o giuridica responsabile dell’allevamento.
La domanda indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, dovrà essere corredata con i documenti elencati nella domanda.
Non è previsto il rilascio di decreti autorizzativi individuali, ma l'aggiornamento annuale dell'elenco degli allevatori autorizzati all'utilizzo di prodotti intermedi, sulla G.U.R.I.
c) richiesta attestato d’idoneità dell’A.S.L.
oppure
d) attestato d’idoneità dell’A.S.L.
aggiornamento annuale
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
Decreto legislativo 3 marzo 1993 art.10, n.90 e D.M. 16 novembre 1993 art.6
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale
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Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021