
Con decreto del Ministro della Salute sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, le revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo.
Coloro che hanno il dovere di partecipare alla revisione dovranno presentare al Ministero della Salute il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai comma 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.
Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art. 37-ter, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.
Con il Decreto Dirigenziale 3 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2016, sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti (allegati A) e (allegato B), che hanno effettuato la revisione indetta con il Decreto Dirigenziale 14 novembre 2014.
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