
La produzione e il confezionamento dei prodotti fitosanitari sono autorizzati dal Ministero della Salute secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica - 23 aprile 2001, n. 290 (Capo II, artt. 4, 5, 6, 7 e 8) previa istanza delle imprese produttrici:
L'autorizzazione degli stabilimenti di produzione dei prodotti fitosanitari sono un' ulteriore forma di controllo e di sicurezza destinata soprattutto alle verifiche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (sistemi antincendio, rischi di incidenti rilevanti), nonché per la tutela dell'ambiente (emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti, smaltimento delle acque).
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R., il Ministero, verificata la completezza della documentazione presentata a supporto della domanda, dispone un sopralluogo ispettivo, finalizzato ad accertare l'idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, effettuato da un gruppo composto da due funzionari chimici del Ministero della salute affiancati da personale appartenente ad altre amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalità , in relazione alle specifiche tipologie produttive oggetto del sopralluogo.
A tali sopralluoghi possono partecipare i rappresentanti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, ai quali viene data comunicazione della data di svolgimento unitamente alla copia della richiesta e della relativa documentazione prodotta dall'interessato. Al termine del sopralluogo il gruppo predispone una relazione contenente gli esiti dell’attività.
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