I messaggi pubblicitari servono per descrivere un prodotto e presentare al pubblico le sue caratteristiche, applicazioni e funzioni, e sono di solito veicolati attraverso i canali di comunicazione disponibili, quali radio televisione, giornali, social media, cartellonistica starale, cartellonistica al punto vendita, siti web, piattaforme di vendita digitali.
La pubblicità dei prodotti cosmetici non è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Salute, tuttavia deve uniformarsi ai principi generali in materia di pubblicità, enunciati dal Codice del consumo, previsto dalla legge 229 del 2003 e approvato con il Decreto legislativo 206 del 2005.
Cosa dice il Codice del consumo
In Italia il Codice del consumo ha riconosciuto alcuni diritti fondamentali dei consumatori, tra i quali il diritto ad un’adeguata informazione e una corretta pubblicità sui prodotti sul mercato, il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e il diritto alla tutela della salute. Inoltre, ha stabilito che la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti devono essere comunicate in modo chiaro tale “da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Il Codice vieta la pubblicità ingannevole, intesa come qualsiasi forma di pubblicità che possa indurre in errore i consumatori condizionandone le scelte con dichiarazioni, presentazioni e immagini del prodotto false o ambigue relativamente alle caratteristiche e agli effetti degli stessi.
È considerata ingannevole naturalmente anche la pubblicità che riguarda prodotti che possono porre “in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori e che omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza” (D.lgs 206/2005 art. 24).
La pubblicità deve peraltro essere trasparente anche nel senso di essere chiaramente riconoscibile come tale.
La normativa europea
Con riferimento alla specifica normativa del settore cosmetico, l’articolo 20 del Regolamento 1223/2009 pone il divieto, in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici, di impiegare diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche diverse da quelle proprie dei cosmetici e definite nell’art. 2, comma 1 (a) del Regolamento 1223/2009.
Nei messaggi che si riferiscono ai prodotti cosmetici, siano essi contenuti nell’etichetta o in altri stampati o ancora su testi di carattere pubblicitario, non possono perciò essere attribuite ai cosmetici finalità diverse da quelle di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o mantenere in buono stato, come indicato nella definizione di prodotto cosmetico.
Conseguentemente la denominazione e la presentazione nel suo insieme dei cosmetici non deve indurre i consumatori a confondere prodotti, ad esempio, per la cosmesi, la protezione solare, l’igiene personale, con altre tipologie di prodotti quali farmaci, dispositivi medici, biocidi o altro.
Le disposizioni normative in vigore si pongono come obiettivo la salvaguardia della salute pubblica, anche attraverso il perseguimento di una corretta informazione e corretta forma di pubblicità.
I prodotti cosmetici non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile dell'immissione di questi prodotti sul mercato comunitario (art. 3 del Regolamento 1223/2009).
Per approfondire consulta
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Codice del consumo , previsto dalla legge 229 del 2003 e approvato con D.lgs 206 del 2005 (il testo del codice del consumo è stato modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120)
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Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici