
La funzione di Persona Qualificata presso un’officina di produzione di medicinali o API ad uso veterinario può essere svolta solo se si è in possesso dei requisiti previsti dall’art.54 del D.Lgs 193/2006.
Le officine di fabbricazione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive ad uso veterinario che intendono attivare un sito di produzione o variare la/le Persona/e Qualificata/e di un sito già autorizzato, devono inviare apposita domanda allegando la documentazione richiesta.
L’Ufficio 05, verificato il possesso dei requisiti da parte del/i soggetto/i interessato/i, rilascia il Decreto che lo/li autorizza a svolgere la funzione di Persona Qualificata presso una specifica officina di fabbricazione. di medicinali/API ad uso veterinario
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