
Il Ministro, entro il mese di novembre di ogni anno, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
A questo fine tutti gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione e al commercio in Italia e all’estero di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono tenuti a trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, i dati relativi ai quantitativi, espressi in base anidra, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, per le quali sono autorizzati, che intendono fabbricare nel successivo anno.
La trasmissione deve essere effettuata per posta ordinaria, anticipandola in formato elettronico o solo via PEC utilizzando la carta intestata, specificando l’oggetto della trasmissione e i dati di riconoscimento del mittente.
Ministero della Salute
Ufficio Centrale Stupefacenti
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste ovvero fornisca dati inesatti o incompleti sarà oggetto di sanzione amministrativa.
Per approfondire consulta:
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309