
Le farmacie e le società autorizzate al commercio all’ingrosso di medicinali stupefacenti devono utilizzare, per l’acquisto, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezioni A, B e C, il modello conforme al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, formato da quattro copie, in blocchetti preconfezionati contenenti non più di cento buoni acquisto o direttamente stampabili estemporaneamente dal richiedente al momento dell’emissione dell’ordine.
Scarica il Modello in quattro copie allegato al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006:
Con l’abrogazione dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 (Testo unico degli stupefacenti) non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto in tre sezioni di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976. Il modello in tre sezioni viene sostituito dal modello in quattro copie per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali conforme a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006.
La numerazione di questo modello è progressiva annuale, propria per ogni farmacia o società autorizzata per cui comincia all’inizio dell’anno e termina con la chiusura di fine anno, coerentemente con il registro di entrata e uscita corrispondente.
Le modalità di compilazione sono descritte nell’allegato II del Decreto 18 dicembre 2006, recante note e avvertenze, e comprendono anche le modalità in caso di reso o di parziale fornitura o di mancata emissione di fattura di vendita.
Tale modello non comporta quindi l’obbligatorietà di fornitura di modelli prestampati e già numerati, ma consente più semplicemente la stampa e l’utilizzo direttamente del richiedente e la conservazione dei soli buoni acquisto utilizzati coerentemente con il registro di entrata e uscita corrispondente.
Consulta:
- Legge 16 maggio 2014, n. 79
- Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 (testo aggiornato)
- Decreto ministeriale 18 dicembre 2006