Il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare, nell'ambito delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009.

I produttori in proprio o per conto terzi di cosmetici, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono inviare al Ministero, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione di produzione di cosmetici, inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi.

Il Decreto del 2018 contiene anche le disposizioni relative alle modalità di comunicazione delle informazioni previste all’articolo 19 del Regolamento per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.

Come previsto dal decreto ministeriale, viene pubblicato il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei cosmetici e le indicazioni per la compilazione.

Il modello deve essere inviato via pec al Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, all’indirizzo di posta certificata: dgfdm@postacert.sanita.it e alla Regione o Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, all’indirizzo di posta certificata indicato dalla Regione o Provincia.

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Data di pubblicazione: 4 giugno 2019, ultimo aggiornamento 18 maggio 2023

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