
Le informazioni contenute nel Fascicolo sanitario elettronico sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico, e sono distinte tra:
- Nucleo minimo
- Dati e documenti integrativi
Nucleo minimo
Il cosiddetto "Nucleo minimo", uguale per tutti i FSE istituiti da regioni e province autonome. Esso è costituito dai dati e documenti:
- dati identificativi e amministrativi dell'assistito;
- referti;
- verbali pronto soccorso;
- lettere di dimissione;
- profilo sanitario sintetico;
- dossier farmaceutico;
- consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.
Dati e documenti integrativi
I dati e documenti integrativi, la cui alimentazione è funzione delle scelte delle regioni / province autonome in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione, quali:
- prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);
- prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
- cartelle cliniche;
- bilanci di salute;
- assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico‐assistenziale;
- piani diagnostico‐terapeutici;
- assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;
- erogazione farmaci;
- vaccinazioni;
- prestazioni di assistenza specialistica;
- prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);
- prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
- certificati medici;
- taccuino personale dell'assistito;
- relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale;
- autocertificazioni;
- partecipazione a sperimentazioni cliniche;
- esenzioni;
- prestazioni di assistenza protesica;
- dati a supporto delle attività di telemonitoraggio;
- dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico‐terapeutici;
- altri documenti rilevanti per i percorsi di cura dell’assistito.