Esportazione di prodotti alimentari verso Regno Unito
Con l’approssimarsi della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE), in collaborazione con la Commissione Europea, sono state emanate informazioni e chiarimenti sulle novità introdotte dal governo UK in merito ai controlli ed al funzionamento del confine con l’Unione Europea di cui al UK Border Operating Model
In particolare sono state diramate le informazioni raccolte nelle seguenti circolari:
Il 24 Dicembre viene raggiunto l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Ue e il Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro per la collaborazione delle Parti in materia di requisiti sanitari e fitosanitari. In accordo con i principi internazionali dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in materia sanitaria e fitosanitaria (SPS WTO Agreement), l’accordo di libero scambio dettaglia nel Capitolo SPS le modalità di interlocuzione tra UK ed UE per la definizione delle procedure e condizioni di importazione di ambo le Parti. Ciò significa che è salvaguardato lo standard di sicurezza del Paese che introduce sul proprio territorio i prodotti della controparte. Infatti, anche il presente accordo di libero scambio assicura che, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice. Inoltre, la parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell'altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice. Tali principi tuttavia non confliggono con la possibilità che UK ed UE possano raggiungere nuovi accordi e procedure in seno al Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito ai sensi dell’art. SPS.19 del testo di accordo.
Il comitato infatti sovrintende all'attuazione e al funzionamento delle seguenti attività:
- chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di prescrizioni, norme e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell'accordo SPS
- discute dei processi in corso in merito all'elaborazione di nuovi regolamenti
- discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall'altra parte
- riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all'articolo 5 dell'accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all'allegato SPS-1 - Criteri di cui all'articolo SPS.19, lettera d);
- scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli SPS.16 e SPS.17
- su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all'articolo SPS.10, paragrafo 9;
-
adotta decisioni al fine di:
- aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo SPS.3, paragrafo 3
- definire i casi specifici di cui all'articolo SPS.6, paragrafo 2
- definire i dettagli per le procedure di cui all'articolo SPS.10, paragrafo 1
- stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all'articolo SPS.10, paragrafi 5 e 7
A seguito dell’accordo sono state rilasciate ulteriori informazioni concernenti i chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea da parte dei servizi britannici in merito a facilitazioni già accordate per quanto riguarda il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB (casella I.6) e l’accettabilità di documentazione non prodotta dal controllo ufficiale riguardo ai requisiti di origine della materia prima dei prodotti oggetto di triangolazione commerciale (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi). Tali chiarimenti sono stati riassunti nella Circolare DGISAN 0049575 del 31/12/2020.
Dichiarazione pubblicata il 28 aprile 2022 sul sito web della Camera dei Comuni del Regno Unito (dichiarazione completa su https://questions-statements.parliament.uk/write-statements/detail/2022-04-28/hcws796): Nessun ulteriore controllo sulle importazioni delle merci di origine UE saranno introdotte nel 2022. In autunno sarà definito il nuovo Border Operating Model per i controlli alle importazioni in GB che punterà alla fine del 2023 come data di introduzione rivista per il nuovo regime di controlli.
La Commissione ha comunicato che sul sito dell’ Access2Markets database sono state incluse le informazioni non solo relative alle barriere tariffarie ma anche a quelle non tariffarie (incluso i requisiti SPS) che possono essere ottenute in base al codice doganale HS della merce che si intende esportare verso UK da EU.
Per ulteriori approfondimenti anche di carattere non sanitario è possibile consultare la pagina dedicata HELP DESK BREXIT dell’ufficio ICE di Londra, nella sezione dedicata oppure è possibilescrivere una email all’indirizzo brexit@ice.it per ricevere maggiori informazioni.
Stabilimenti autorizzati
Gli stabilimenti produttivi riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004 sono autorizzati per entrambe le parti. Per la parte comunitaria e quindi anche italiana, laddove è prevista la certificazione sanitaria dei prodotti esportati sarà necessario assicurare anche l'iscrizione dello stabilimento sul sistema TRACES NT. A tale proposito consultare la Circolare DGISAN 30397 del 30 luglio 2021. La registrazione dello stabilimento su TRACES NT è indispensabile che avvenga entro il 1° gennaio 2022.
- Sono pubblicati sul sito web del governo UK i requisiti di certificazione applicati da UK ai Paesi Terzi (Stati membri EU compresi) per tipologia di prodotto. Tali requisiti devono essere considerati nella lettura dei modelli di certificato sanitario previsti per gli Stati membri EU poiché costituiscono la base legale specifica per EU (in materia di regionalizzazione, requisiti di processo etc.). Infatti UK ha mantenuto (retained EU law) la norma Comunitaria applicata da EU per l’import da Paesi Terzi. I presenti requisiti di certificazione costituiscono quindi la trasposizione delle regole applicate da EU verso i Paesi Terzi alle regole applicate da UK ai Paesi Membri EU in materia di import.
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I modelli di certificato che, laddove richiesto e con le tempistiche previste, devono scortare la merce e devono essere anticipati in copia elettronica all’importatore, sono consultabili sul sito web del governo UK. Gli stessi certificati saranno progressivamente reperibili anche sul sistema TRACES comunitario nelle lingue dell’UE.
Va considerato che è in corso il passaggio del sistema TRACES Classic al sistema TRACES NT sul quale è in corso di attivazione il modulo “Export” appositamente ideato per la gestione delle attività utili all’export dei prodotti agroalimentari verso Paesi Terzi Extra UE ivi incluso il gestionale per l’emissione dei Certificati sanitari.